Cassazione Penale, Sentenza n. 42280/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto penale di condanna depositata l'8/9/2021. Sostiene che il decreto gli è stato effettivamente notificato con il ritiro della raccomandata il 11/8/2021 (plico n. 786416858561), nonostante il deposito risultasse avvenuto il 22/6/2021, e contesta che la notificazione si sia perfezionata per "compiuta giacenza" il 2/7/2021; afferma quindi di non aver avuto conoscenza effettiva del decreto prima dell'11/8/2021 e chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato due motivi principali: (1) il ricorrente non ha chiesto la restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2‑bis, c.p.p., rinunciando così al relativo rimedio processuale; (2) la giurisprudenza di legittimità consolidata considera perfezionata la notificazione a mezzo posta, in caso di mancata consegna o rifiuto, con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione (o con il ritiro se questo avviene entro il periodo di giacenza): pertanto la notificazione si è perfezionata il 2/7/2021 per compiuta giacenza e l'opposizione dell'8/9/2021 è tardiva. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi che dimostrassero l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Il giudice rileva che, non avendo il ricorrente chiesto la restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., ha perduto il rimedio che avrebbe potuto sanare la tardività dell'opposizione; l'omissione preclude la censura sull'inammissibilità per tardività.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 32119 del 11/06/2013 (Busetto); Sez. 5, Sent. n. 7276 del 11/11/2014; Sez. 3, Sent. n. 11938 del 10/11/2016; Sez. 4, Sent. n. 18949 del 27/03/2019
Principio consolidato secondo cui la notificazione tramite raccomandata in caso di mancata consegna o rifiuto si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione (compiuta giacenza), e il successivo ritiro del plico oltre tale termine non produce decorrenza ex novo dei termini processuali.
Sentenza Corte Costituzionale
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiama il principio che la condanna alla Cassa delle ammende può essere esclusa se risulta che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie il giudice ha ritenuto assente la prova dell'estraneità da colpa del ricorrente e ha pertanto disposto il versamento.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, se non consegnata, si considera perfezionata con la "compiuta giacenza" dopo dieci giorni dalla data di spedizione: i termini processuali cominciano a decorrere da quella data, non dal successivo ritiro del plico.
- Se un destinatario riceve materialmente il plico dopo la scadenza del periodo di giacenza ma prima della proposizione dell'impugnazione, ciò non interrompe o riapre automaticamente i termini: occorre valutare la data di perfezionamento della notificazione ai sensi della giurisprudenza.
- In presenza di tardività dell'impugnazione, il rimedio corretto è chiedere la restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. fornendo adeguata giustificazione; l'omissione di tale richiesta rende difficile far valere successivamente l'irregolarità della notificazione.
- Per contestare efficacemente la perfezione della notificazione per compiuta giacenza è necessario fornire elementi probatori specifici (es. anomalie nel servizio postale, errori di notifica) che ingenerino un motivo valido per la restituzione in termini.
- Procedere a ricorsi manifestamente infondati espone al pagamento delle spese e, salvo prova di assenza di colpa, a sanzioni come il versamento alla Cassa delle ammende.
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