Ordinanza n. 414/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - in via principale, del provvedimento prot. 12300 del Comune di Limone sul Garda, datato 25/10/2024 e notificato ai ricorrenti in data 12/11/2024, avente ad oggetto “illegittima destinazione d’uso immobile identificato catastalmente al foglio 19, mappale n. 2888, sub. 1 e 2 del Comune censuario di Limone sul Garda e terreni attigui: trasmissione sanzione di cui all’art. 53 della Legge Regione Lombardia 11/3/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, doc. 6; del provvedimento prot. n. 12292 del Comune di Limone sul Garda, datato 25/10/2024 e notificato ai ricorrenti in data 12/11/2024, avente ad oggetto la determinazione dell’importo della sanzione irrogata ex art. 53, comma 2, della L.R. 12/2005, doc. 7, nonché, ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2829 del 9/3/2023 del Comune di Limone sul Garda, doc. 5, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche qui non espressamente richiamato; - in via subordinata, previa, ove occorra, declaratoria di nullità e/o annullamento, anche parziale, dei predetti provvedimenti, per la riduzione dell’entità della sanzione a complessivi €. 1.000 o alla maggiore somma che dovesse risultare accertata in giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di trasmissione e determinazione di una sanzione per illegittima destinazione d'uso di un immobile e dei terreni attigui
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la nullità o l'annullamento anche parziale con riduzione della sanzione, due provvedimenti del Comune adottati il 25 ottobre 2024 e notificati il 12 novembre 2024, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. La controversia riguarda una sanzione irrogata ai sensi dell'art. 53, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 12/2005, connessa all'asserita illegittima destinazione d'uso di un immobile e dei terreni attigui. Con sentenza non definitiva n. 955 del 27 ottobre 2025, il Collegio ha già respinto il primo motivo di ricorso e disposto una verificazione tecnica sul secondo motivo. Il verificatore, incaricato di svolgere accertamenti estimativi e tecnici, ha rappresentato di avere avviato le operazioni peritali, convocato le parti, acquisito documentazione, svolto il sopralluogo sull'immobile e rilevato difformità tra lo stato di fatto e la rappresentazione catastale. Ha quindi chiesto una proroga, poiché la raccolta dei dati e la redazione dello schema di relazione non potevano essere completate entro il termine originario anche in ragione di compiti istituzionali improrogabili dell'ufficio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di proroga del verificatore, senza definire il merito del secondo motivo di ricorso né la domanda di annullamento o riduzione della sanzione. Ha riformulato i termini dell'incarico stabilendo che lo schema della relazione sia trasmesso ai consulenti di parte entro il 30 aprile 2026; che le eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti siano trasmesse entro il 31 maggio 2026; che la relazione finale, contenente anche la replica alle osservazioni e conclusioni delle parti e conclusioni chiare sui quesiti, sia depositata entro il 15 luglio 2026, unitamente alla nota spese del verificatore. In conseguenza della proroga, ha rinviato l'ulteriore trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026, in sostituzione di quella già fissata per il 17 giugno 2026. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e al verificatore.
Norme richiamate
art. 53 l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12
sanzione di cui all’art. 53 della Legge Regione Lombardia 11/3/2005, n. 12
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione comunale oggetto del giudizio; il merito della sua applicazione non è deciso con la presente ordinanza.
art. 53, comma 2, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12
determinazione dell’importo della sanzione irrogata ex art. 53, comma 2, della L.R. 12/2005
La disposizione è richiamata quale fondamento della determinazione dell'importo della sanzione, ma la presente ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Quando il verificatore dimostra di avere tempestivamente avviato le operazioni, svolto gli accertamenti necessari e di non poter rispettare il termine per cause organizzative e istituzionali documentate, il giudice può concedere la proroga del termine per la relazione e rideterminare conseguentemente i termini per le osservazioni dei consulenti di parte e per il deposito della relazione finale.
- La proroga dell'attività di verificazione può giustificare il differimento dell'udienza già fissata per la prosecuzione del giudizio, quando l'acquisizione dell'elaborato tecnico sia necessaria per la decisione della controversia.
- La relazione finale del verificatore deve dare conto delle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte, prendere specificamente posizione su di esse e formulare conclusioni chiare e possibilmente sintetiche in ordine ai quesiti affidati.
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