Sentenza del 20/04/2021 n. 3342 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 107/2021 IMPOSTE E TASSE- ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Omessa dichiarazione di investimenti detenuti all'estero - Raddoppio dei termini di accertamento ex art 12 comma 2 del DL n 78/2009 - Natura procedimentale della norma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
omessa dichiarazione di investimenti detenuti all'estero; contestazione dell'applicazione dell'art. 12 comma 2 del DL n. 78/2009 che prevede il raddoppio dei termini di accertamento e introduce una presunzione di reddito per disponibilità finanziarie allocate in paesi a fiscalità privilegiata; il contribuente impugnava l'applicabilità retroattiva della norma e/o la sua compatibilità con il diritto di difesa
La decisione
la Corte ha affermato che l'art. 12 comma 2 del DL n. 78/2009 è di natura procedurale e incide sulle modalità di accertamento; la presunzione si fonda sulla circostanza che disponibilità frutto di evasione sono allocate in Stati a fiscalità privilegiata e tali somme possono essere recuperate come redditi in Italia nell'anno in cui vengono scoperte, indipendentemente dall'anno di formazione. La norma è applicabile agli anni d'imposta i cui termini di accertamento non erano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del DL 78/2009. Il riconoscimento della natura procedurale non lede il diritto di difesa del contribuente, dal momento che l'unico effetto è l'obbligo di conservare gli elementi probatori per un periodo più lungo. Conseguentemente l'applicazione del raddoppio dei termini è stata ritenuta legittima e il ricorso del contribuente è stato respinto
Norme richiamate
art. 12 DL n.78/2009
"in deroga ad ogni disposizione di legge"
la norma è stata interpretata come di natura procedurale (non sostanziale) e finalizzata a prorogare i termini di accertamento per consentire il recupero di redditi riferibili a disponibilità detenute all'estero; si applica agli anni per i quali i termini non erano già scaduti all'entrata in vigore del decreto
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 comma 2 del DL 78/2009 va interpretato come regola procedimentale: opera sulle modalità e sui termini dell'accertamento e non costituisce norma sostanziale che modifichi diritti tributari già prescritti
- La disposizione è applicabile solo agli anni d'imposta per i quali i termini di accertamento non erano scaduti alla data di entrata in vigore del decreto; non può riaprire termini già prescritti
- La presunzione di reddito per disponibilità finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata consente all'Amministrazione di imputare tali somme nell'anno di scoperta, indipendentemente dall'anno di formazione delle disponibilità
- Il riconoscimento della natura procedurale non viola il diritto di difesa del contribuente: l'effetto è la necessità di conservare documentazione per un arco temporale più ampio, mentre il contribuente mantiene la possibilità di fornire prove contrarie
- In casi simili il contribuente dovrebbe prioritariamente verificare lo stato dei termini di accertamento e conservare/documentare l'origine lecita delle somme estere; l'Amministrazione può legittimamente esercitare l'accertamento nei limiti temporali previsti dalla norma procedurale
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