Cassazione Penale, Ordinanza n. 21408/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico ex art. 340 c.p. La difesa ha contestato sia la ricostruzione dell'affermazione di responsabilità, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure si risolvessero nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e respinte con argomentazioni giuridicamente corrette dal giudice di appello, e quindi non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 340 c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico.
art. 131-bis c.p.
Invocato dalla difesa per la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che il diniego già deciso in appello non è utilmente censurato in cassazione con le argomentazioni svolte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, questioni di fatto o di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La doglianza sull'elemento soggettivo del reato non è scrutinabile in cassazione quando si traduca in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere sindacato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge, non mediante una mera reiterazione delle stesse censure già respinte nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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