Cassazione Civile, Ordinanza n. 10542/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dalla società locatrice per ottenere l’ammissione del credito da canoni di locazione maturati tra il 2017 e il 2021 nell’ambito di rapporti di locazione intercorsi con una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., ha invece ammesso il credito, ritenendo infondate le eccezioni della procedura: nullità dei contratti di locazione per asserita frode alla legge e violazione di norme societarie, nullità di una clausola contrattuale sui costi di registrazione, nullità per abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 e infondatezza dell’eccezione di mancato subentro della procedura nei contratti ex art. 50 d.lgs. 270/1999. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1344, 1418 e norme societarie, sostenendo che l’operazione complessiva di spin off immobiliare e i contratti di locazione fossero parte di un disegno illecito distrattivo, con nullità per frode alla legge e violazione di norme imperative; 2) omessa pronuncia sulla nullità dell’art. 18 del contratto per violazione degli artt. 8 e 41 L. 392/1978; 3) omesso esame di fatti decisivi, per avere il Tribunale valorizzato la sentenza penale sulla vicenda senza considerare le risultanze del giudizio di opposizione; 4) violazione dell’art. 9 L. 192/1998, assumendo che i canoni fossero frutto di abuso di dipendenza economica e di squilibrio contrattuale; 5) violazione dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 270/1999 e della norma di interpretazione autentica del 2008, sostenendo che, in assenza di formale subentro o intimazione, il credito non sarebbe sorto o comunque non sarebbe opponibile alla procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, terzo, quarto e quinto motivo, ma ha accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’art. 18 del contratto. In particolare, ha precisato che il Tribunale aveva errato nell’affermare in astratto che gli atti dell’operazione di spin off potessero essere nulli solo per le singole delibere o revocabili per la loro finalità distrattiva; tuttavia ha confermato, in fatto, che nel caso concreto i contratti di locazione non risultavano funzionalmente collegati all’operazione distrattiva, sicché non potevano essere dichiarati nulli per quel profilo. Ha poi respinto la censura ex art. 9 L. 192/1998 perché il Tribunale aveva correttamente accertato, in fatto, l’assenza di prova della dipendenza economica e della mancanza di alternative di mercato. Ha respinto anche la doglianza sul mancato subentro, affermando che nell’amministrazione straordinaria i contratti in corso proseguono fino all’eventuale scioglimento del commissario e che le prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura danno luogo a credito prededucibile anche senza espressa dichiarazione di subentro. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione per il solo esame dell’eccezione non decisa sull’art. 18 del contratto, oltre alla regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1344 c.c.
La frode alla legge non può essere ravvisata automaticamente in ogni operazione pregiudizievole per i creditori; occorre che il contratto sia diretto a eludere una norma imperativa, non essendo sufficiente il mero intento distrattivo se il collegamento funzionale con l’atto negoziale non è provato.
art. 1418 c.c.
La nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. può discendere dalla contrarietà a norme imperative anche quando il divieto colpisce la stessa stipulazione del contratto; nel caso concreto, però, la nullità dei contratti di locazione non è stata ritenuta provata perché mancava il collegamento con l’operazione illecita.
art. 2423 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme societarie asseritamente violate nelle operazioni di rivalutazione e rappresentazione contabile del patrimonio.
art. 2426 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni sulla rivalutazione degli immobili conferiti.
art. 2433 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittima distribuzione di utili non realmente conseguiti.
art. 2445 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della riduzione del capitale o della restituzione di valori ai soci senza i presupposti di legge.
art. 2626 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata dal preteso indebito rimborso o restituzione dei conferimenti ai soci.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto fondata la censura per omessa pronuncia sul motivo relativo alla nullità dell’art. 18 del contratto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di omessa considerazione delle eccezioni e delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di ricorso per le censure di violazione di legge formulate sui primi, quarti e quinti motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro di ricorso per la doglianza di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi o ad anomalie motivazionali radicali, non alla rivalutazione del merito o delle prove.
art. 98 l. fall.
Norma richiamata per il giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 8 L. 392/1978
Richiamato come parametro della dedotta nullità della clausola contrattuale sulle spese di registrazione.
art. 41 L. 392/1978
Richiamato insieme all’art. 8 L. 392/1978 per sostenere la nullità della clausola sulle spese di registrazione nelle locazioni ad uso diverso.
art. 9 L. 192/1998
L’abuso di dipendenza economica presuppone uno squilibrio eccessivo dovuto alla mancanza di reali alternative di mercato e una condotta arbitraria contraria a buona fede; nel caso concreto la censura è stata respinta per difetto di prova di tali presupposti.
art. 50 d.lgs. 270/1999
Nell’amministrazione straordinaria i contratti in corso continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di scioglimento; il subentro espresso non è condizione per il pagamento delle prestazioni eseguite nel frattempo.
art. 51 d.lgs. 270/1999
I diritti dell’altro contraente sorti anteriormente allo scioglimento sono regolati secondo il rinvio alle disposizioni fallimentari.
art. 52 d.lgs. 270/1999
I crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione.
art. 1-bis d.l. 134/2008
La norma di interpretazione autentica chiarisce che l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento del commissario né attribuiscono all’altro contraente i diritti del subentro in assenza di espressa dichiarazione.
art. 72 l. fall.
Richiamato per il raffronto con il diverso regime del fallimento, in cui opera la sospensione del contratto pendente.
art. 111 l. fall.
Richiamato tramite l’art. 52 d.lgs. 270/1999 per la prededuzione dei crediti.
art. 1373 c.c.
Richiamato per affermare che lo scioglimento non incide sulle prestazioni già eseguite in un contratto a esecuzione continuata o periodica.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel medesimo contesto per sottolineare la disciplina delle prestazioni già eseguite.
art. 1378 c.c.
Richiamato nel medesimo contesto, senza autonomia decisiva nel ragionamento della Corte.
Massime di principio
- In tema di nullità del contratto per frode alla legge o per illiceità della causa, non ogni operazione pregiudizievole per i creditori è nulla: occorre che il singolo contratto sia strumentale alla violazione di una norma imperativa o al conseguimento di un risultato direttamente vietato dall’ordinamento.
- Se il pregiudizio per i creditori deriva da atti societari o da operazioni patrimoniali distinte dal contratto di cui si discute, il contratto successivo non è automaticamente travolto da nullità; il necessario collegamento funzionale tra gli atti costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando un fatto storico decisivo sia stato del tutto ignorato o supposto inesistente/esistente in contrasto con gli atti; non basta la critica alla valutazione delle prove o la richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L’abuso di dipendenza economica richiede la prova di uno squilibrio eccessivo e della mancanza di reali alternative di mercato, oltre a una condotta abusiva contraria a buona fede; in mancanza di tali elementi, la clausola o il contratto non può essere dichiarato nullo per tale ragione.
- Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi i contratti in corso proseguono ope legis fino all’eventuale scioglimento del commissario; le prestazioni eseguite nel frattempo danno luogo a credito prededucibile anche senza una formale dichiarazione di subentro.
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