Sentenza n. 1723/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione temporanea presso sedi situate nella provincia di residenza della famiglia, dove la moglie svolgeva attività lavorativa. L'amministrazione aveva comunicato motivi ostativi fondati sull'assenza di posizioni vacanti nella categoria di appartenenza presso una sede e sull'assenza di posti vacanti nel profilo di operatore informatico presso altre sedi, evidenziando inoltre una scopertura dell'11% nel profilo professionale e del 12% nella categoria presso il reparto di provenienza. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, sostenendo che tale disposizione riguardi soltanto il personale delle Forze di polizia e non il personale militare delle Forze armate, sicché il beneficio potrebbe essere negato soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali. In secondo luogo, ha contestato l'accertamento dell'indisponibilità dei posti, richiamando una circolare sui trasferimenti ordinari dalla quale sarebbero emerse posizioni vacanti di corrispondente posizione retributiva e sostenendo che non fosse necessaria la perfetta corrispondenza tra le mansioni svolte nella sede di provenienza e quelle della sede di destinazione. Ha inoltre rappresentato la possibilità di impiegarlo in profili diversi da quello di operatore informatico, alla luce dei titoli, delle abilitazioni e delle esperienze professionali possedute. In terzo luogo, ha lamentato l'omesso bilanciamento tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e le esigenze familiari di rilievo costituzionale, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. Il Ministero ha sostenuto che occorresse verificare la disponibilità di posti nella medesima qualifica e per le medesime mansioni svolte presso la sede di provenienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondate le censure esaminate e assorbendo quelle residue. Ha chiarito che l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 si applica espressamente al personale delle Forze di polizia e non al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Per quest'ultimo trova applicazione la regola generale dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, secondo cui il diniego dell'assegnazione temporanea è consentito soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, dovendosi comunque considerare il particolare stato del personale militare ai sensi dell'art. 1493, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. Il diniego deve essere sorretto da una motivazione rigorosa sull'impossibilità di impiegare il militare nelle possibili sedi di destinazione, previa verifica non solo dei posti disponibili nelle mansioni attualmente svolte, ma anche di altri impieghi utili e compatibili con la professionalità dell'interessato, purché di corrispondente posizione retributiva. Nel caso concreto l'amministrazione si era limitata a rilevare l'assenza di posti nel profilo di operatore informatico, senza valutare le ulteriori esperienze, abilitazioni, titoli e mansioni del ricorrente, né la possibilità di assegnarlo a profili professionali alternativi. Inoltre, la scopertura dell'11% nel profilo specifico e del 12% nella categoria presso la sede di provenienza è stata ritenuta pressoché fisiologica e comunque non integrante, di per sé, un'esigenza eccezionale; l'amministrazione non aveva neppure dimostrato in giudizio l'impossibilità concreta di privarsi dell'apporto professionale del militare. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo di riesame dell'istanza secondo i criteri indicati in sentenza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
casi o esigenze eccezionali
Per il personale militare delle Forze armate, l'assegnazione temporanea può essere negata soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali. Il diniego richiede una motivazione rigorosa sull'impossibilità di impiegare il dipendente nelle sedi richieste, considerando anche impieghi alternativi compatibili e di corrispondente posizione retributiva.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017
La disposizione, secondo il tenore letterale valorizzato dal TAR, riguarda il personale delle Forze di polizia e non il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
art. 1493, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Nell'applicazione al personale militare della disciplina in materia di maternità e paternità deve tenersi conto del particolare stato rivestito dal personale militare.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione alle osservazioni presentate dal ricorrente sui motivi ostativi comunicati dall'amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e dei soggetti collegati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- L'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, in quanto disposizione riferita testualmente al personale delle Forze di polizia, non si applica al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
- Per il personale militare delle Forze armate, il diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è legittimo soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, non essendo sufficienti generiche o ordinarie esigenze organiche e di servizio.
- Nel valutare una domanda di assegnazione temporanea, l'amministrazione deve verificare la disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva non solo nelle mansioni attualmente svolte dal dipendente, ma anche in altri impieghi compatibili con i suoi titoli, abilitazioni, esperienze e stato di servizio.
- La flessibilità di impiego del personale, utile all'organizzazione amministrativa, deve essere considerata anche a favore del dipendente quando consenta di rendere effettivo il beneficio dell'assegnazione temporanea.
- Una percentuale di scopertura organica contenuta e fisiologica non integra, di per sé, un caso o un'esigenza eccezionale idonea a giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea; l'amministrazione deve dimostrare l'impossibilità concreta di privarsi dell'apporto del dipendente.
- Il diniego dell'assegnazione temporanea deve contenere una motivazione rigorosa e puntuale, fondata su una verifica effettiva delle possibili sedi e degli impieghi alternativi, non potendo limitarsi all'assenza di posti nel solo profilo professionale attualmente ricoperto.
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