Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1095/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento ​- dell’ordinanza del dirigente del Settore Urbanistica, SUE, SUAP del Comune di Sellia Marina del 10 aprile 2025, n. 1/2025, prot. n. 5923, di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenziali.​

Giustizia amministrativa202500676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a due manufatti ritenuti difformi dal permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, il difetto di motivazione, poiché l'amministrazione non avrebbe spiegato per quale ragione i due manufatti fossero abusivi nonostante fossero stati realizzati secondo il progetto assentito. Ha inoltre sostenuto la legittimità delle opere e la loro conformità al permesso di costruire. Infine, ha censurato la sproporzione della sanzione amministrativa pecuniaria preannunciata in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione. Nel corso del giudizio ha contestato anche la permanenza dell'interesse alla decisione, sostenendo che l'obbligo di smontaggio stagionale sarebbe divenuto attuale soltanto dopo la scadenza del termine, ordinario e prorogato, per l'ultimazione dei lavori, indicata nel 2029. Il Comune ha difeso la legittimità dell'ordinanza, rilevando che le opere non erano temporanee ma stabili, come dimostrato dai cordoli, dai plinti e dagli altri elementi in cemento armato, nonché dal mancato smontaggio al termine della stagione estiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse alla decisione, nonostante l'originaria prospettazione dell'improcedibilità, perché il ricorrente contestava proprio l'attualità dell'obbligo di smontaggio stagionale e chiedeva una qualificazione giuridica della vicenda. Ha però escluso che il termine generale per ultimare i lavori potesse differire l'obbligo di rimozione: la stagionalità costituiva una caratteristica originaria e definitiva del titolo edilizio, che consentiva strutture mobili e imponeva il divieto di opere stabili e la rimozione alla fine di ogni stagione estiva. Il primo motivo è stato respinto perché l'ordinanza descriveva puntualmente i manufatti e indicava la loro difformità rispetto a un titolo relativo a opere non stabili; inoltre, il ricorrente aveva potuto difendersi nel merito sulle caratteristiche costruttive e sull'amovibilità. Il secondo motivo è stato respinto. Ai fini della natura precaria o temporanea dell'opera rileva il criterio funzionale, non quello meramente strutturale: la smontabilità o la mancata infissione al suolo non sono sufficienti quando l'opera è materialmente destinata a esigenze non temporanee. Nel caso concreto, le opere assentite dovevano essere case mobili prefabbricate amovibili su ruote, mentre quelle realizzate presentavano un cordolo in cemento armato, plinti in cemento armato, pilastri in legno e nessuna ruota. Tali caratteristiche, unite al mancato smontaggio dopo la stagione estiva 2025 e alla pretesa del ricorrente di non essere tenuto allo smontaggio fino al 2029, dimostravano la stabile destinazione dei manufatti, in contrasto con il permesso di costruire. Il terzo motivo è stato dichiarato privo di attualità, poiché la sanzione amministrativa pecuniaria non era ancora stata irrogata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire ... prevede un termine di tre anni per l'ultimazione dei lavori.

    Il ricorrente ha invocato il termine generale per l'ultimazione dei lavori, ma il TAR ha escluso che tale termine possa prevalere sulle specifiche condizioni del titolo edilizio, che imponevano la rimozione stagionale dei manufatti.

  • art. 10-septies d.l. 21/2022

    proroga straordinaria di 36 mesi

    La proroga del termine per l'ultimazione dei lavori non incide sull'obbligo, previsto dal titolo, di rimuovere i manufatti al termine di ogni stagione estiva.

  • art. 7, comma 2, d.l. 202/2024

    modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 202/2024

    Richiamata dal ricorrente quale disposizione modificativa della proroga straordinaria; il TAR non le attribuisce l'effetto di sospendere o differire l'obbligo di smontaggio stagionale.

Massime di principio

  • Quando un permesso di costruire autorizza strutture mobili o opere destinate a un uso stagionale e impone la loro rimozione alla fine di ogni stagione, l'obbligo di smontaggio opera sin dall'origine del titolo e non è differito dal termine generale, eventualmente prorogato, per l'ultimazione dei lavori.
  • La natura precaria o temporanea di un manufatto deve essere valutata secondo un criterio funzionale, verificando la destinazione intrinseca dell'opera a esigenze realmente temporanee; la semplice amovibilità, la mancata infissione al suolo o la temporanea destinazione soggettivamente dichiarata dal proprietario non sono sufficienti.
  • La realizzazione di manufatti con elementi strutturali in cemento armato, privi delle ruote previste dal progetto assentito, e il loro mancato smontaggio al termine della stagione costituiscono elementi convergenti idonei a dimostrare la stabile destinazione dell'opera e la difformità dal titolo edilizio stagionale.
  • L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando individua i manufatti e chiarisce che la loro stabilità contrasta con il contenuto del permesso di costruire; la possibilità per il destinatario di articolare difese tecniche sulle caratteristiche delle opere conferma la conoscibilità della contestazione.
  • La censura relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria preannunciata per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è priva di attualità se la sanzione non è stata ancora concretamente irrogata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.