Sentenza n. 4026/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 677/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 677/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 677/2024. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero l'11 marzo 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari, anche mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e ai relativi decreti attuativi. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, in applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo e del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato è stato ritenuto ritualmente proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato, compreso il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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