Cassazione Penale, Ordinanza n. 18633/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un delitto di cui agli artt. 73 d. lgs. 74/2000 e 337 c.p., deducendo violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva. In particolare contestava la legittimità della motivazione sul punto, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato l'aggravante recidivante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la significativa prosecuzione del suo percorso delinquenziale, in conformità ai principi consolidati sulla recidiva facoltativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d. lgs. 74/2000
richiamato come norma incriminatrice contestata in concorso con l'altro reato, ma il contenuto specifico non è oggetto di esame autonomo nella decisione.
art. 337 c.p.
richiamato come ulteriore reato contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 133 c.p.
usato come parametro per valutare la maggiore colpevolezza e pericolosità del reo nel giudizio di recidiva.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in relazione al presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire una motivazione specifica sia quando ritiene sussistente la recidiva sia quando la esclude.
- Il giudizio sulla recidiva non può fondarsi su una generica valutazione di pericolosità astratta del soggetto, ma richiede una relazione qualificata tra i precedenti penali e il nuovo fatto, valutata anche alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
- La motivazione sul punto può essere anche succinta e può risultare implicitamente dai riferimenti alla personalità negativa dell'imputato, alla pericolosità della condotta e alla sua significatività come prosecuzione di un pregresso percorso criminoso.
- Quando la motivazione del giudice di merito sulla recidiva si colloca entro i limiti dei principi consolidati, il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge sul punto è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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