Sentenza del 14/09/2016 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Registro -registrazione atti giudiziari - decreto ingiuntivo - eseguibilità in concreto -necessità. La tariffaallegata al TUR, nell'elencare analiticamente gli atti soggetti aregistrazione, individua i decreti ingiuntivi esecutivi. Con l'aggettivo"esecutivo" si riferisce ai decreti ingiuntivi che in concreto, e non soloastrattamente, siano eseguibili. Non rientra tra essi, ancorché munito diformula esecutiva, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitorepoi fallito, atteso che col fallimento tutte le procedure esecutive individualirimangono impedite. L'imposta di registro mira a colpire il trasferimento diricchezza: se si esaminano gli atti ad essa soggetti, si constata che si trattasempre di atti che spostano diritti, e comunque valori economicamenteapprezzabili, in un patrimonio diverso da quello di origine, e segnatamente nelpatrimonio del contribuente; onde presupposto principale perché essi sianoassoggettabili ad imposta è che trasferiscano o consentano in concreto iltrasferimento di ricchezza. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso diliquidazione impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità a imposta di registro di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, ma emesso nei confronti di un debitore successivamente dichiarato fallito. Il ricorrente ha sostenuto che il decreto non fosse concretamente eseguibile, poiché il fallimento impedisce le procedure esecutive individuali, e che quindi non ricorresse il presupposto per la registrazione come decreto ingiuntivo esecutivo. L'interpretazione accolta distingue tra esecutività meramente formale o astratta ed eseguibilità effettiva e concreta.
La decisione
L'avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo. La tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro assoggetta a registrazione i decreti ingiuntivi esecutivi, ma tale espressione deve riferirsi ai provvedimenti concretamente eseguibili. Un decreto ingiuntivo emesso contro un debitore poi fallito, sebbene munito di formula esecutiva, non consente l'esecuzione individuale e non realizza, in concreto, un trasferimento di ricchezza. Pertanto non sussiste il presupposto sostanziale dell'imposta di registro.
Norme richiamate
Tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro (TUR)
decreti ingiuntivi esecutivi
La qualificazione di un decreto come esecutivo non va intesa in senso puramente formale, sulla base della sola apposizione della formula esecutiva, ma richiede che il provvedimento sia concretamente suscettibile di esecuzione.
Testo unico dell'imposta di registro (TUR)
L'imposta di registro presuppone, secondo la ricostruzione della sentenza, un atto che trasferisca o consenta concretamente il trasferimento di diritti o valori economicamente apprezzabili in un patrimonio diverso.
Normativa fallimentare in materia di divieto delle azioni esecutive individuali
Dalla dichiarazione di fallimento deriva l'impedimento delle procedure esecutive individuali sui beni del debitore; di conseguenza, un decreto ingiuntivo nei confronti del fallito può essere formalmente esecutivo ma non concretamente eseguibile.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la mera qualificazione formale di un atto non è necessariamente decisiva: occorre verificare se l'atto produca o possa produrre in concreto gli effetti economici rilevanti previsti dalla legge.
- Un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva non dovrebbe essere automaticamente considerato esecutivo ai fini fiscali quando un impedimento giuridico, come il fallimento del debitore, esclude l'esecuzione individuale.
- Il presupposto dell'imposta di registro può essere collegato alla concreta capacità dell'atto di trasferire ricchezza, diritti o valori economicamente apprezzabili, non alla sola esistenza astratta del provvedimento.
- In casi analoghi è necessario dimostrare sia l'impedimento concreto all'esecuzione sia l'assenza di un trasferimento o di una disponibilità effettiva di ricchezza; la sola contestazione dell'imposta, senza tale prova, potrebbe non essere sufficiente.
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