Ordinanza n. 49/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la determinazione direttoriale dell’Agenzia regionale Molise-Lavoro – Centro per l’impiego di Campobasso n. -OMISSIS-, comunicata al ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS-, recante “riformulazione delle graduatorie per l’avviamento a selezione di n. 6 unità disabili presso la Provincia di Campobasso” e contestuale esclusione del ricorrente dalla graduatoria per “mancanza del requisito di ammissione”; 2) la precedente comunicazione di avvio del procedimento di autotutela prot. n. -OMISSIS-; 3) la nota di rigetto delle deduzioni del ricorrente e di trasmissione degli atti prot. n. -OMISSIS-, con allegati chiarimenti della Provincia di Campobasso (note n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) e richiesta interpretativa del Centro per l’Impiego n. -OMISSIS-; 4) l’Avviso pubblico “Collocamento mirato delle categorie protette – Chiamata sui presenti presso datori di lavoro pubblici (art. 9, comma 5, L. 68/99)” della Provincia di Campobasso (Allegato A), nonché, in parte qua, la “richiesta di avviamento a selezione” della Provincia di Campobasso n. -OMISSIS-, nella parte in cui si assumono presupposti interpretativi del requisito professionale non desumibili dal testo dell’avviso; 5) la graduatoria unica integrata rettificata (Allegato A alla determinazione direttoriale n. -OMISSIS-), nella parte in cui il ricorrente non compare più tra gli aventi titolo all’avviamento a selezione; 6) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- di indizione della chiamata sui presenti e gli atti interni istruttori; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria per l’avviamento a selezione ex art. 16 legge n. 56/1987, con posizione corrispondente a quella originariamente riconosciuta (codice privacy -OMISSIS-, -OMISSIS-posizione nella graduatoria parziale del Centro per l’impiego di Termoli e -OMISSIS- posizione nella graduatoria unica integrata del 09.03.2026); e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a procedere al suo avviamento a selezione e a sottoporlo alla prova di idoneità, in applicazione dell’art. 16 legge n. 56/1987 e delle norme attuative (D.P.C.M. 27.12.1988, art. 6; D.P.R. 487/1994, Capo III); e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, sia in forma specifica che per equivalente monetario, per illegittima esclusione dalla procedura selettiva, ivi compreso il danno da perdita di chance;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riformulazione delle graduatorie per l’avviamento a selezione di sei unità disabili presso la Provincia di Campobasso, con esclusione del ricorrente per mancanza del requisito di ammissione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione direttoriale con cui l’Agenzia regionale Molise-Lavoro - Centro per l’impiego di Campobasso ha riformulato la graduatoria per l’avviamento a selezione ex art. 16 della legge n. 56/1987, escludendolo per asserita mancanza del requisito di ammissione. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, il rigetto delle deduzioni presentate, gli atti interpretativi e istruttori della Provincia e del Centro per l’impiego, l’avviso pubblico e la richiesta di avviamento nella parte in cui avrebbero introdotto presupposti interpretativi del requisito professionale non desumibili dall’avviso, nonché la graduatoria rettificata. Il ricorrente ha chiesto il reinserimento nella posizione originaria, l’avviamento a selezione, l’ammissione alla prova di idoneità e il risarcimento dei danni, anche per perdita di chance. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, oltre alla contestazione dell’interpretazione del requisito professionale e dell’esclusione dalla graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato la domanda cautelare. Considerata l’impossibilità di individuare nominativamente i controinteressati, presenti nelle graduatorie soltanto mediante codici, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami in forma semplificata. Il ricorrente dovrà pubblicare sui portali dell’Agenzia regionale Molise-Lavoro - Centro per l’impiego di Campobasso e della Provincia di Campobasso un sunto del ricorso e gli estremi dell’ordinanza, con indicazione delle graduatorie interessate, entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Le amministrazioni dovranno provvedere alla pubblicazione entro quindici giorni dalla richiesta. Il ricorrente dovrà poi depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione, corredata dall’attestazione delle amministrazioni, entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza. È stata fissata la camera di consiglio del 2 settembre 2026 per la trattazione collegiale della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 16 legge n. 56/1987
Costituisce la base normativa richiamata per la procedura di avviamento a selezione e per la domanda di reinserimento in graduatoria e di sottoposizione alla prova di idoneità.
art. 6 D.P.C.M. 27 dicembre 1988
Richiamato quale norma attuativa della procedura di avviamento a selezione.
Capo III D.P.R. 487/1994
Richiamato quale ulteriore disciplina attuativa della procedura selettiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali relativi al ricorrente.
Massime di principio
- Quando i controinteressati non siano individuabili nominativamente perché indicati negli atti amministrativi esclusivamente mediante codici, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami in forme semplificate, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso e degli estremi della decisione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere accompagnata dalla fissazione di termini perentori distinti per la pubblicazione da parte del ricorrente, per l’adempimento delle amministrazioni e per il deposito della relativa prova, prevedendo la decadenza in caso di mancato deposito.
- La decisione che autorizza la notifica ai controinteressati e rinvia la trattazione della domanda cautelare alla successiva camera di consiglio ha natura interlocutoria e non comporta valutazioni definitive sulla fondatezza del ricorso o sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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