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Ordinanza

Ordinanza n. 1935/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti relativi a una procedura universitaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato universitario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non specifica i singoli motivi di censura né il contenuto degli atti amministrativi contestati. Il Consiglio di Stato ha esaminato le esigenze cautelari rappresentate, richiamando propri precedenti specifici relativi a questioni analoghe.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, in conformità a precedenti specifici della Sezione. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate, in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di definire la tutela cautelare ordinando tale fissazione senza sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. comporta la trasmissione della decisione al TAR competente, affinché provveda alla sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale misura non equivale alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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