Cassazione Penale, Sentenza n. 22651/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) fondata, come reato presupposto, sulla presunta commissione di abusiva attività finanziaria (art. 166 d.lgs. n.58/1998) per raccolta di fondi tramite siti web e compravendita di criptovalute negli anni 2015-2016. Il ricorrente ha censurato la configurabilità del reato presupposto ratione temporis, la carenza probatoria circa la commissione del fatto, la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi dellautoriciclaggio e la eccessiva dipendenza da sentenze non definitive e da dichiarazioni generiche degli operanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: fino al 7 novembre 2016 la normativa nazionale non richiedeva abilitazione specifica per i servizi relativi alla compravendita di valute virtuali e le criptovalute non rientravano nella nozione di strumenti finanziari prevista dal TUF. Perciò il reato presupposto non risultava integrato ratione temporis; per il principio di legalità e divieto di analogia penalmente sfavorevole non era possibile estendere retroattivamente la fattispecie. Ne consegue linsussistenza dellautoriciclaggio contestato. La sentenza di merito è annullata senza rinvio, viene disposta la caducazione della confisca per equivalente e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro.
Norme richiamate
Costituzione, art. 25, comma 2
principio di tassativita della legge penale e divieto di estensione analogica delle fattispecie incriminatrici
Usato per affermare la necessita di stretta interpretazione della norma penale e delle norme extrapenali integrative, impedendo applicazioni retroattive o analogiche delle incriminazioni
Codice penale, art. 1
principio di legalita penal
Richiamato per sottolineare che la fattispecie penale va interpretata secondo la precisa dizione di legge e non puo essere estesa
Codice penale, art. 648-ter.1
norma che punisce l'autoriciclaggio
Reato contestato al ricorrente; la sua integrazione dipende dall'esistenza di un reato presupposto individuabile nella sua tipologia
Testo Unico della Finanza (TUF), d.lgs. n.58/1998, art. 166, comma 1
puniva chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi o attivita di investimento o di gestione collettiva del risparmio; c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attivita di investimento
La Corte ha valutato che l'obbligo di abilitazione previsto dall'art.166 opera solo con riferimento ai servizi di investimento diretti agli 'strumenti finanziari' tipizzati dal TUF; le criptovalute non rientravano in tali categorie ratione temporis
Testo Unico della Finanza, d.lgs. n.58/1998, art. 1 (definizioni di strumenti finanziari e servizi di investimento)
definizioni che elencano le categorie di strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'art.166
Usata per mostrare che, prima delle modifiche successive, la nozione di 'strumenti finanziari' non comprendeva la compravendita di criptovalute
d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, art.1, comma 2
definizioni iniziali in materia di prevenzione del riciclaggio, non includevano le valute virtuali fino alle modifiche successive
Richiama il quadro normativo antiriciclaggio prima dell'introduzione esplicita delle definizioni di valuta virtuale
d.lgs. 13 agosto 2010, n.141, art.17-bis
regolava l'attivita di cambio valute riservata a soggetti iscritti; successivamente integrato con previsioni estensive alle valute virtuali
Citato per il quadro normativo dell'attivita di cambio e per le modifiche che in seguito hanno esteso obblighi anche ai prestatori di servizi relativi alle valute virtuali
d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, art.1
ha introdotto le nozioni di valuta virtuale, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale
Punto di svolta normativo che ha colmato il vuoto regolamentare precedente riconoscendo rilevanza normativa alle criptovalute
d.lgs. 3 agosto 2017, n.129, art.5, comma 1, lett. b
ha aggiunto ai servizi rilevanti anche i prodotti finanziari nel TUF
Parte della successiva evoluzione normativa che ha ampliato il perimetro della vigilanza sui servizi finanziari
Decreto Ministeriale MEF 13 gennaio 2022
ha fissato modalita e tempistiche per l'iscrizione nella sezione speciale del registro per prestatori di servizi relativi all'uso di valuta virtuale
Ha definito modalità operative per l'adeguamento degli operatori alla disciplina sulle valute virtuali, ma posteriore rispetto al periodo contestato
d.lgs. 27 dicembre 2024, n.204 e d.lgs. 2024 n.129
ulteriori interventi di adeguamento normativo e rinquadramento della materia delle cripto-attivita
Evidenziano il successivo e più organico inquadramento delle criptovalute nel sistema di vigilanza, confermando la evoluzione normativa nel tempo
Massime di principio
- Verificare sempre il tempus commissi delicti e la normativa vigente a quella data: la configurabilita del reato presupposto dipende dalla disciplina applicabile al momento dei fatti
- Per i reati che richiedono un reato presupposto (es. autoriciclaggio), e necessario accertare almeno la tipologia del reato presupposto; senza questo elemento la fattispecie derivate non sussiste
- Il principio di legalita penale impone interpretazione restrittiva delle norme penali e delle norme extrapenali integrative; non si possono applicare retroattivamente nuovi obblighi o divieti
- Nel caso di servizi online su asset tecnologici (es. criptovalute), valutare se tali asset rientravano nella definizione di 'strumenti finanziari' o 'prodotti finanziari' alla data dei fatti; solo allora opera l'obbligo di abilitazione
- La prova dell'elemento soggettivo e della condotta dissimulatoria deve emergere da elementi istruttori specifici e non solo da mere congetture o da condanne non definitive in altri procedimenti
- Se il reato presupposto viene escluso, vengono meno anche misure patrimoniali come confisca per equivalente e sequestri connessi, salvo diversa disposizione giudiziale
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