Sentenza del 15/12/2023 n. 1122 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla deducibilità dei costi per affitti (rilievo sub 4) relativi alla locazione di un capannone per l'anno 2014. L'Ufficio evidenziava che lo stesso immobile era stato locato in breve tempo dal proprietario a una società immobiliare a canone molto più basso (circa €5.000) e poi dalla stessa immobiliare alla contribuente a canone molto più elevato (circa €36.000), senza giustificazioni né lavori effettuati, con i soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi. L'Ufficio contestava anche l'effettività del pagamento e la mancanza di atti di recupero del credito da parte della sublocatrice; affermava che l'onere probatorio sulla congruità e inerenza gravava sulla contribuente (richiamando l'art. 2695 c.c.). In primo grado la CTP aveva invece riconosciuto il costo alla contribuente; l'Ufficio ha impugnato tale decisione in appello.
La decisione
La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha riformato la decisione di primo grado con riferimento al rilievo sui costi per affitti. La Corte ha ritenuto che, posto che tutti i soggetti coinvolti risultano riconducibili allo stesso centro di interessi e non sono state fornite spiegazioni plausibili sulla forte differenza dei canoni e sull'effettività del pagamento, l'atto di accertamento è legittimo nella parte che ridetermina la deducibilità del costo (l'Ufficio aveva riconosciuto il costo solo nella misura fissata per la prima locazione). Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 2695 c.c.
richiamato dall'Ufficio quale principio secondo cui l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda spetta alla parte che li asserisce; la Corte ne tiene conto valutando la mancata allegazione di elementi probatori da parte della contribuente in merito all'operazione di sublocazione a prezzi divergenti
principio di inerenza (giurisprudenza tributaria)
la Corte ribadisce che l'inerenza è una valutazione qualitativa della correlazione tra costo e attività d'impresa: l'antieconomicità non prova di per sé la mancanza di inerenza, ma può essere elemento sintomatico. Nel caso concreto, la differenza dei canoni tra primo contratto e sublocazione e l'appartenenza allo stesso centro di interessi sono stati ritenuti sintomi sufficienti, in assenza di prova contraria, per ridurre il riconoscimento del costo
giurisprudenza di merito citata (CTR Venezia, sent. n. 111/2/2022)
richiamata dall'Ufficio quale precedente concernente la stessa contribuente e utilizzata per sottolineare criticità ricorrenti nelle operazioni contestate; la Corte prende atto dei precedenti nel valutare il quadro probatorio complessivo
Massime di principio
- In materia fiscale l'onere della prova circa l'effettività del pagamento e la reale natura degli accordi contrattuali pesa sul contribuente quando sono contestati dall'Ufficio (art. 2695 c.c.).
- Il principio di inerenza è valutato qualitativamente: l'antieconomicità dell'operazione non basta di per sé a escludere la deducibilità, ma può essere elemento sintomatico che, insieme ad altri indizi (es. soggetti collegati, forti differenze di canone), legittima l'intervento dell'Amministrazione.
- Operazioni di interposizione (locazione da proprietario a società immobiliare e subito dopo a utilizzatore finale) con soggetti riconducibili allo stesso centro di interessi richiedono giustificazioni documentali e prove dell'effettivo pagamento; in mancanza l'Ufficio può rideterminare la deducibilità dei costi.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve produrre documentazione idonea: contratti completi, prove di pagamento (ricevute, bonifici, estratti conto), motivazioni economiche dell'interposizione, e atti di recupero del credito da parte del sublocatore quando pertinente.
- La Corte può riconoscere validità solo alla parte del costo che trova adeguato riscontro nella documentazione e nella prassi negoziale (es. riconoscimento del canone 'reale' pari al primo contratto se la sublocazione appare simulata o ingiustificata).
- La compensazione delle spese è possibile quando la questione è complessa e il risultato processuale è misto o influenzato da precedenti giudiziari, ma non esonera dalla necessità di fornire prove in giudizio.
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