Cassazione Civile, Sentenza n. 31470/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riliquidazione della pensione di reversibilità (liquidata a seguito della pensione diretta del coniuge deceduto) includendo nella retribuzione pensionabile la quota degli onorari calcolata sulla media del triennio ai sensi dell'art. 33 del Regolamento del Fondo integrativo INPS (cd. clausola "oro"). L'INPS aveva omesso tale voce nei conteggi e, tra le difese, aveva sollevato questioni di giurisdizione e l'inapplicabilità della norma transitoria del Regolamento. In primo grado il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'Appello riformò ritenendo che l'art. 48 del Regolamento (disposizione transitoria) avesse richiamato solo gli artt. 27 e 31 e non l'art. 33, e perciò la clausola "oro" non fosse applicabile alle pensioni già in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento (1.4.1971). La ricorrente proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che la precedente decisione sulla giurisdizione fosse passata in giudicato e che l'art. 33 dovesse applicarsi per assicurare l'adeguatezza delle pensioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la pronuncia della Corte d'appello che era volta a determinare la giurisdizione non aveva costituito un giudicato sul merito circa il diritto all'applicazione della clausola "oro" (mancanza della "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno"). Sul secondo motivo la Corte ha interpretato testualmente l'art. 48 del Regolamento, osservando che l'art. 48 opera una riliquidazione transitoria richiamando espressamente soltanto gli artt. 27 e 31 e non l'art. 33; pertanto non è consentito estendere per interpretazione l'effetto dell'art. 33 alle pensioni già in godimento al 1.4.1971. Ha inoltre ricordato che il Regolamento è fonte secondaria e va interpretato secondo l'art. 12 delle Preleggi, privilegendo il significato letterale. Conseguenza: rigetto del ricorso, spese compensate e annotazione dei presupposti per il versamento ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell'INPS (delibera 12 giugno 1970, mod. 1971)
Fonte regolamentare principale del caso; contiene le disposizioni sul calcolo delle pensioni integrative e la cosiddetta clausola "oro" (art.33). Il Regolamento va interpretato secondo l'art.12 delle Preleggi; la disposizione transitoria (art.48) regola la riliquidazione delle pensioni già in atto alla data di entrata in vigore
Art. 48 del Regolamento
Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno nuovamente liquidate, con decorrenza dalla data medesima, in conformità alle norme contenute negli artt. 27 e 31, ove dalla applicazione di queste risulti un trattamento più favorevole
Disposizione transitoria che prescrive una riliquidazione "una tantum" delle pensioni in essere richiamando espressamente gli artt. 27 e 31; l'omissione dell'art.33 nel richiamo è stata interpretata dalla Corte come esclusione della sua applicabilità alle pensioni già in godimento al 1.4.1971
Art. 33 del Regolamento (cd. clausola "oro")
Riliquidazione della pensione, a carico del Fondo ed in corso di godimento, nel caso in cui, con provvedimento di carattere generale, fossero approvate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio
Prevede l'adeguamento periodico delle pensioni in essere alle variazioni delle retribuzioni dei pari grado (clausola di adeguamento); la Corte ha ritenuto che tale norma non sia stata resa applicabile ex art.48 alle pensioni gia' vigenti nel 1971
Art. 27 e art. 31 del Regolamento
Articoli richiamati espressamente dall'art.48 per la riliquidazione transitoria: concernono i criteri di calcolo delle pensioni dirette e delle pensioni indirette/reversibilità cui l'art.48 limita la riliquidazione "ex novo"
Art. 59, comma 4, L. n. 449/1997
Abrogazione dell'art.33 avvenuta nel dicembre 1997: la clausola 'oro' è venuta meno per effetto di tale abrogazione
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento al giudicato; la Corte ha stabilito che la pronuncia sul riparto di giurisdizione non ha formato giudicato sul merito riguardo all'applicazione dell'art.33
Artt. 112 e 416, terzo comma, c.p.c.
Richiamati in relazione ai limiti della cognizione e alla non contestazione: la Corte ha osservato che il principio di non contestazione rileva sul piano probatorio dei fatti, non sulla qualificazione giuridica delle norme
Art. 1321 c.c.
Invocato dalla ricorrente per analogia con la disciplina contrattuale; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo al contratto poiché il Regolamento è fonte secondaria e non atto negoziale
Art. 12 delle Preleggi
Criterio ermeneutico applicato dalla Corte: legge/regolamento interpretati prioritariamente secondo il significato letterale delle parole
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento formale della sentenza che attesta l'esistenza dei presupposti processuali per il versamento previsto dalla normativa di rito; uso procedurale nella fase conclusiva
Massime di principio
- Una decisione che accerta esclusivamente la giurisdizione (chi è competente a giudicare) non forma automaticamente giudicato sul merito: il passaggio in giudicato riguarda solo gli elementi coerenti con la 'minima unità' fatta di fatto, norma ed effetto giuridico; se manca questa sequenza il merito resta riapribile
- Nella interpretazione di regolamenti o atti normativi secondari occorre privilegiare il testo letterale (art.12 Preleggi): un richiamo espresso a determinate disposizioni transitorie e l'omissione di altre va intesa come esclusione, salvo ambiguità testuale che consenta un'ulteriore interpretazione
- Una disposizione transitoria che riliquota "una tantum" le pensioni in essere e richiama espressamente solo alcune norme (es. artt.27 e 31) non può essere estesa per interpretazione alle altre (es. art.33) se il testo è chiaro; questo comporta che la clausola di adeguamento periodico non sempre è applicabile ai trattamenti antecedenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento
- La clausola di non contestazione opera sul profilo probatorio dei fatti storici e non impedisce al giudice di merito di qualificare giuridicamente i fatti (interpretazione delle norme), che può essere disattesa anche se una parte non l'aveva espressamente dedotta
- La soppressione/abrogazione di una disposizione (qui art.33 nel 1997) influisce sulla tutela potenziale: se la norma di adeguamento è stata abrogata, il suo campo di applicazione è circoscritto nel tempo e dai limiti transitori previsti
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