Sentenza n. 140/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- Prot.n. -OMISSIS- del 05.06.2025 notificato 09.09.2025 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e conversione da protezione speciale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di rinnovo del permesso di soggiorno e di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla condanna a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, confermata dalla Corte d'appello. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto fossero state valutate solo formalmente; violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, assumendo che i reati non determinassero automaticamente l'impedimento al soggiorno e che non vi fosse una specifica declaratoria di pericolosità sociale; violazione dell'art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998, per omessa considerazione delle circostanze esistenti al momento della domanda, tra cui l'inserimento lavorativo; eccesso di potere per difetto di istruttoria quanto alla condizione soggettiva, penale, sociale e lavorativa del richiedente, il quale allegava un rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ha ritenuto sufficiente che il provvedimento finale fosse complessivamente e logicamente motivato, senza necessità di una confutazione analitica di ogni osservazione, purché non introducesse elementi nuovi rispetto al preavviso. Nel caso concreto l'amministrazione aveva spiegato che le osservazioni non superavano il giudizio di pericolosità e il rischio di ulteriori condotte gravi. Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio ha rilevato che la condanna riguardava anche il delitto di maltrattamenti in famiglia, ricompreso tra le fattispecie considerate dall'art. 380 c.p.p. e qualificato dal legislatore come sintomatico della pericolosità per l'ordine pubblico, anche familiare. Il diniego, tuttavia, non è stato ritenuto fondato su un automatismo meramente sanzionatorio: l'amministrazione aveva ponderato in concreto la gravità e la reiterazione delle condotte, protrattesi per mesi, le lesioni subite dalla compagna incinta e il ricorso a una struttura protetta. Tali elementi hanno giustificato il giudizio di pericolosità e la prevalenza dell'interesse pubblico al diniego rispetto all'inserimento lavorativo e sociale allegato dal ricorrente. Il TAR ha inoltre escluso che il solo inserimento lavorativo fosse sufficiente a superare fatti di particolare gravità e allarme sociale, in assenza di ulteriori esigenze familiari meritevoli di tutela; ha ritenuto quindi adeguati l'istruttoria e la motivazione. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di tutte le deduzioni del privato; è sufficiente una motivazione finale complessiva e logica, purché non fondata su elementi nuovi e non enucleabili dal preavviso.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La condanna per maltrattamenti in famiglia è stata valorizzata come fattispecie indicativa, secondo la disciplina richiamata dal giudice, della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico, anche familiare.
art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998
La valutazione del rinnovo o della conversione del permesso deve considerare le circostanze rilevanti; nel caso concreto, l'inserimento lavorativo non è stato ritenuto sufficiente a prevalere sulla gravità dei fatti e sul giudizio di pericolosità.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La previsione della revoca del permesso e dell'espulsione per determinati delitti di violenza domestica è stata richiamata quale indice del particolare disvalore attribuito dall'ordinamento a tali condotte.
art. 380 c.p.p.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è stato richiamato quale reato incluso tra quelli previsti dalla disposizione e, nel ragionamento del giudice, quale indice legislativo della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto, purché valuti in modo complessivo e logicamente adeguato le ragioni ostative già comunicate e non introduca elementi nuovi.
- Il diniego del permesso di soggiorno per ragioni di pericolosità non è illegittimo per il solo fatto che l'amministrazione valorizzi una condanna relativa a un reato indicativo di pericolosità; è necessario verificare se il provvedimento abbia considerato in concreto la gravità, la reiterazione e le modalità delle condotte.
- Le condotte di maltrattamento familiare protratte nel tempo e sfociate in lesioni ai danni della partner, anche se accompagnate da inserimento lavorativo e sociale dello straniero, possono fondare un giudizio di pericolosità prevalente rispetto agli elementi favorevoli, quando l'istruttoria e la motivazione descrivano puntualmente i fatti e il loro allarme sociale.
- Il solo inserimento lavorativo dello straniero non impone il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno quando emergano condotte penalmente gravi e incompatibili con l'affidamento sulla buona condotta, soprattutto in assenza di ulteriori esigenze familiari meritevoli di particolare tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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