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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 7/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta del 7 settembre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata ha comunicato di avere convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha adottato la condotta richiesta convocando il ricorrente per formalizzare la domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate. Il giudice ha tuttavia disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, rilevando la ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta la condotta richiesta dal ricorrente, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il comportamento delle parti e la ragionevolezza del termine impiegato dall'amministrazione per riscontrare positivamente la richiesta.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adempimento dell'amministrazione, le spese possono essere compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato ove il giudice ritenga ragionevole il termine entro cui l'amministrazione ha soddisfatto la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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