Ordinanza n. 2790/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 341 del 22 febbraio 2024, emessa dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 3608/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla ripartizione della competenza tra la sede centrale di Roma e la sezione staccata di Latina. Poiché l'azione riguarda l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza è disciplinata dall'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. Il Tribunale di Frosinone rientra nella circoscrizione della Sezione staccata di Latina.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, individuando come competente in via inderogabile la Sezione staccata di Latina del TAR Lazio. La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 47, 14 e 113, comma 2, c.p.a. L'art. 47 c.p.a. esclude che la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisca questione di competenza, salvo i casi soggetti a competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art. 14 c.p.a.; tra questi rientrano i giudizi di ottemperanza disciplinati dall'art. 113 c.p.a. La causa potrà essere riassunta dinanzi alla Sezione staccata di Latina ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., che provvederà alla definizione del giudizio anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata “non è considerata questione di competenza”, salvo che nei “casi di cui all'articolo 14”
La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non integra normalmente una questione di competenza, ma lo diventa nei casi sottoposti a competenza inderogabile ai sensi dell'art. 14 c.p.a.
art. 14 c.p.a.
Rende inderogabile la competenza nei casi previsti dalla legge, tra cui rientrano i giudizi di ottemperanza disciplinati dall'art. 113 c.p.a.
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato e provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha emesso la decisione da eseguire.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, affinché il giudizio prosegua e sia definito anche sulle spese.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
- Quando l'ottemperanza rientra nell'ambito dell'art. 113 c.p.a., la competenza è inderogabile ai sensi dell'art. 14 c.p.a.; pertanto, la ripartizione della controversia tra la sede centrale e la sezione staccata del medesimo TAR assume rilievo quale questione di competenza ai sensi dell'art. 47 c.p.a.
- La dichiarazione di incompetenza del TAR adito non definisce nel merito il giudizio di ottemperanza: la causa può essere riassunta davanti alla sede o sezione competente entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →