Cassazione Penale, Sentenza n. 40693/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato impugna la conferma della condanna (anni 5, mesi 5 di reclusione e € 1.250 di multa) per rapina e reati connessi contestando: 1) omissione e mancata motivazione da parte della Corte di appello sulla richiesta, depositata con motivi aggiunti, di riconoscimento della continuazione con una precedente sentenza della Corte di appello n. 8315/2023; 2) uso, ai fini della condanna, di dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p. (teste irreperibili) e della deposizione dell'agente operante che avrebbe riferito dichiarazioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, in violazione dell'art. 195 comma 4 c.p.p. e della giurisprudenza (anche comunitaria) che limita l'efficacia probatoria di tali atti; 3) carente motivazione sulla credibilità della persona offesa in ordine al riconoscimento del cellulare sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) sul riconoscimento della continuazione la richiesta era inammissibile per carenza della prova dell'irrevocabilità della precedente sentenza e non era ammessa la presentazione con motivi aggiunti; pertanto anche l'omissione della Corte d'appello non poteva produrre rimedio in Cassazione per difetto di interesse; 2) il secondo motivo era generico e non specifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo cui le dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. possono costituire base decisiva dell'accertamento se esistono adeguate garanzie procedurali e elementi di riscontro (il rinvenimento del cellulare e il comportamento dell'imputato sono stati ritenuti elementi corroboranti); 3) il terzo motivo chiedeva una rivalutazione della attendibilità della vittima, questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio logico o di motivazione specificamente indicato, qui non dedotto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione in dibattimento di dichiarazioni rese in udienza preliminare o in indagini quando il dichiarante è irreperibile; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni possano costituire base esclusiva e determinante della condanna se sussistono adeguate garanzie procedurali e riscontri oggettivi
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi; la decisione sottolinea che il verbale dell'agente non può riferire elementi soggetti a divieto, ma che riferimenti marginali dell'agente non decisivi non hanno inciso sull'apprezzamento probatorio
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Criteri di impugnazione in cassazione: i vizi dedotti (violazione di legge, difetto di motivazione, vizio motivazionale) sono esaminati e la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per genericità o per mancato confronto con la motivazione impugnata
art. 581 cod. proc. pen.
Prescrive il requisito di specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione dei motivi nel ricorso in cassazione ai termini necessari alla motivazione; richiamata in relazione alla esposizione dei motivi
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Riferita come norma non applicabile in analogia alla produzione della copia delle sentenze definitive in tema di continuazione nella fase di cognizione
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'ammissione di motivi nuovi solo in casi particolari (es. irrevocabilità sopravvenuta della sentenza rilevante); la Corte ricorda che l'onere di dimostrare tali condizioni grava sulla difesa
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata dalla Corte
Articoli di reato richiamati (es. art. 337 c.p., art. 628 c.p., art. 110 c.p., art. 4 legge 110/75)
Indicano le fattispecie per cui l'imputato è stato condannato; la Cassazione non ha sindacato la congruità della fattispecie sostanziale, essendosi limitata a questioni di ammissibilità e di diritto processuale
Giurisprudenza Corte EDU (Al Khawaja e Tahery; Schatschaachwili)
Richiamate per il principio secondo cui dichiarazioni extraprocessuali possono essere usate come base dell'accertamento se vi sono adeguate garanzie procedurali e riscontri; la Corte di Cassazione ha adottato tale principio per valutare le dichiarazioni ex art. 512 c.p.p.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione con reati già giudicati richiede la produzione della copia della sentenza definitiva e la prova dell'irrevocabilità; se la sentenza di riferimento non è divenuta irrevocabile nelle condizioni previste, la domanda è inammissibile
- Le istanze introdotte con motivi aggiunti sono ammissibili solo se la situazione che le giustifica (es. irrevocabilità sopravvenuta) è dimostrata e sia intervenuta dopo il termine per impugnare
- Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p. possono essere, anche da sole, la base dell'accertamento se esistono adeguate garanzie procedurali e fonti di riscontro oggettive che le corroborino (applicazione giurisprudenza Corte EDU)
- La deposizione dell'agente operante non può essere usata per riferire pedissequamente dichiarazioni di terzi irreperibili (art. 195, comma 4), ma riferimenti marginali dell'agente non decisivi non invalidano il complesso probatorio se esistono altri riscontri
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera della credibilità dei testimoni: le questioni di attendibilità sono di regola riservate al giudice di merito e sindacabili solo se emerge una palese illogicità o contraddittorietà nella motivazione
- I motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione impugnata (requisito di specificità ex art. 581 c.p.p.); la genericità comporta inammissibilità
- L'omissione del giudice di merito di non decidere su un motivo ab origine inammissibile non produce interesse rimediale in Cassazione
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