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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32706/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 settembre 2025, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Avellino del 2 novembre 2023, dichiarando non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e confermando nel resto la sentenza, comprese le statuizioni civili, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 643 e 157 c.p. e l’omessa motivazione sulla maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha sostenuto che, nonostante la formale chiusura della contestazione, dall’istruttoria sarebbe emerso che tutti gli atti pregiudizievoli compiuti dalla persona offesa risalivano a una data anteriore al 14 luglio 2016. Secondo la tesi difensiva, il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal compimento dei singoli atti, e non dal momento della produzione dei relativi effetti. Il ricorrente ha inoltre dedotto la persistenza dell’interesse all’impugnazione in ragione della conferma delle statuizioni civili. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la parte civile ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità, con rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha precisato che il delitto previsto dall’art. 643 c.p. è un reato di danno, non di pericolo, poiché richiede un’azione manipolatoria culminante nell’induzione della persona offesa a compiere un atto produttivo di un effetto giuridico dannoso. L’effetto giuridico dannoso comprende anche la limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale, oltre al danno patrimoniale in senso stretto. Il reato è a formazione progressiva e può avere consumazione prolungata: si perfeziona con il compimento dell’atto avente effetto giuridico potenzialmente dannoso, ma la consumazione può protrarsi sino alla completa realizzazione delle conseguenze derivanti dall’atto. Poiché dalla sentenza impugnata risultava che tali conseguenze non si erano esaurite prima del 14 luglio 2016, alla data della sentenza di condanna di primo grado, pronunciata il 2 novembre 2023, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.400, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 643 c.p.

    Il testo della sentenza richiama il reato previsto dall’art. 643 c.p. senza riportarne la formulazione letterale.

    Il delitto richiede un’azione manipolatoria che induca la persona offesa a compiere un atto produttivo di un effetto giuridico dannoso; tutela principalmente la persona e la sua libertà di autodeterminazione, mentre il patrimonio rileva in via mediata. È qualificato come reato di danno, a formazione progressiva e potenzialmente a consumazione prolungata.

  • art. 157 c.p.

    Il testo della sentenza richiama il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6.

    La decorrenza della prescrizione, nel caso esaminato, è collegata al momento finale della consumazione, individuato nella completa realizzazione delle conseguenze derivanti dagli atti pregiudizievoli, e non automaticamente al compimento dell’atto iniziale.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

    La disposizione è richiamata per la tutela dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il delitto previsto dall’art. 643 c.p. è un reato di danno e non di pericolo: la sua configurabilità presuppone che l’azione manipolatoria abbia condotto la persona offesa a compiere un atto produttivo di un effetto giuridico dannoso per sé o per altri.
  • L’effetto giuridico dannoso rilevante ai sensi dell’art. 643 c.p. non coincide necessariamente con un danno patrimoniale, potendo consistere anche nella limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa nelle scelte riguardanti la propria sfera patrimoniale.
  • Il reato di circonvenzione di persone incapaci è a formazione progressiva: si perfeziona con il compimento dell’atto avente effetto giuridico potenzialmente dannoso, ma la consumazione può protrarsi sino alla completa realizzazione delle conseguenze derivanti da tale atto.
  • Ai fini della prescrizione del reato a consumazione prolungata, il termine decorre dal momento finale di consumazione, corrispondente alla completa realizzazione delle conseguenze dannose, e non necessariamente dal compimento del primo atto pregiudizievole.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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