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Sentenza

Sentenza n. 5813/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. 89/01 n. cronol. 1572/19, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, del 20.05.2019, nel procedimento n. 1253/2019 V.G.

Giustizia amministrativa202302111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto che, dopo la rinnovazione della domanda secondo le nuove modalità telematiche, il titolo esecutivo è stato integralmente adempiuto. Ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.

TAR Campania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli del 20 maggio 2019, recante la liquidazione dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ex legge n. 89/2001, n. cronologico 1572/19, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli il 20 maggio 2019. Dopo la sospensione del giudizio disposta con ordinanza n. 1111 del 10 febbraio 2025, in seguito all’innovazione dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 mediante l’introduzione del comma 12-bis, i ricorrenti hanno comunicato di avere rinnovato la domanda al Ministero secondo le modalità telematiche previste dalla piattaforma SIAMM-Pintopaga. Hanno riferito che il Ministero ha quindi integralmente pagato quanto riconosciuto dal titolo esecutivo e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    Rilevato che a seguito dell’innovazione dell’art. 5 sexies della legge n. 89/2001 con l’introduzione del comma 12 bis, con Ordinanza n. 1111/2025 del 10.02.2025, è stata disposta la sospensione del giudizio;

    L’introduzione del comma 12-bis ha determinato la sospensione del giudizio; la successiva rinnovazione della domanda ministeriale secondo le nuove modalità telematiche ha consentito il pagamento integrale del titolo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che, vista la nota di cui sopra, va dichiarata la cessata materia del contendere e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore della parte, liquidate come in dispositivo.

    Il pagamento integrale intervenuto nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto che, vista la nota di cui sopra, va dichiarata la cessata materia del contendere e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore della parte, liquidate come in dispositivo.

    La cessazione della materia del contendere non esclude la statuizione sulle spese, che il TAR ha posto a carico del Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento del titolo da parte dell’amministrazione intervenuto durante il processo, se riconosciuto dalle parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese processuali, ponendole a carico dell’amministrazione che ha dato esecuzione al titolo nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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