Cassazione Penale, Sentenza n. 49446/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GUP di Parma del 10/02/2022 per violazione dell'art. 445 c.p.p.: il ricorrente contestava l'applicazione delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità a ricoprire uffici direttivi per 10 anni) nonostante la pena principale fosse stata patteggiata nella misura inferiore a due anni (anni 1 e mesi 4) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato la prevalenza dell'art. 445 c.p.p. (natura di norma speciale legata alla premialità del patteggiamento) sulle disposizioni della legge fallimentare relative alle pene accessorie, per cui l'applicazione delle pene accessorie era illegittima quando la pena concordata è inferiore a due anni. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, eliminandole
Norme richiamate
art. 445 cod. proc. pen.
Norma di natura speciale che esclude l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza quando la pena è stata determinata su richiesta delle parti (patteggiamento), se la pena detentiva concordata è inferiore a due anni
art. 216 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Previsione sulle pene accessorie in materia fallimentare: la Corte ha ritenuto che tale norma non sia speciale rispetto all'art. 445 c.p.p. e quindi non prevale sull'esclusione prevista dal patteggiamento
art. 217 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Citata in motivazione come disposizione collegata alle pene accessorie; non prevale sull'art. 445 c.p.p. nel caso di pena patteggiata sotto i due anni
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
Norma richiamata nella sentenza impugnata per l'irrogazione delle pene accessorie: la Cassazione ha annullato l'applicazione di tali pene ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
Riguarda la sentenza pronunciata sulla base dell'accordo tra le parti (patteggiamento); collegata all'operatività dell'art. 445 c.p.p. e alla premialità connessa
art. 240, comma secondo, cod. pen.
Eccezione espressa nell'interpretazione giurisprudenziale: la confisca prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen. può essere disposta anche nel patteggiamento, mentre altre pene accessorie sono escluse se la pena è sotto i due anni
art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per pronunciare annullamento senza rinvio quando la Corte ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa sulla base degli elementi già acquisiti
Sezioni Unite, sentenza n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
Giurisprudenza di legittimità che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; citata per giustificare l'annullamento senza rinvio delle pene accessorie
Massime di principio
- Quando la pena detentiva è stata concordata con patteggiamento e risulta inferiore a due anni, l'art. 445 c.p.p. impedisce l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, salvo le eccezioni espressamente previste (es. confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.)
- Le disposizioni della legge sostanziale che prevedono pene accessorie (es. artt. 216-219 legge fallimentare) non prevalgono sull'art. 445 c.p.p. nell'ipotesi di patteggiamento con pena sotto i due anni
- Se un giudice applica pene accessorie in contrasto con l'art. 445 c.p.p., la Corte di Cassazione può annullare tali statuizioni senza rinvio quando i fatti e le valutazioni discrezionali già compiute dal giudice di merito consentono la decisione
- Per il difensore/ricorrente: è opportuno impugnare l'irrogazione di pene accessorie quando la pena principale è patteggiata sotto i due anni, richiedendo l'annullamento delle sole pene accessorie
- Per il giudice e l'accusa: verificare, prima di concordare o disporre patteggiamenti con pena <2 anni, la compatibilità con le conseguenze accessorie previste dalla normativa sostanziale per evitare annullamenti in Cassazione
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