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Sentenza

Sentenza n. 7948/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'Area dei funzionari - Codice A.1 - Funzionario amministrativo - Ambito territoriale Roma Uffici Centrali, pubblicata in data 27 gennaio 2026 sul sito www.inpa.gov.it, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra i vincitori riservisti e la colloca al 105° posto con punteggio 50,5 anziché riconoscerle il diritto alla riserva del 15% dei posti prevista dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017 per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito, come da bando di concorso; - dell'avviso di pubblicazione della graduatoria finale, pubblicata in data 27 gennaio 2026 sul sito www.inpa.gov.it, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva del 15% dei posti; - del bando di concorso pubblicato in data 27 maggio 2024 sul sito www.inpa.gov.it, nella parte in cui dovesse interpretarsi in senso lesivo degli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali verbali della commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli di riserva; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso. nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate, previo accoglimento della relativa istanza d’accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a., ad esibire in giudizio tutta la documentazione richiesta con istanza d’accesso del 6 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202604274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito di un concorso pubblico per funzionari amministrativi, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva del 15% dei posti per il servizio civile nazionale e l'ha collocata senza computare tale titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e il relativo avviso di pubblicazione, nonché il bando ove interpretato in senso lesivo, chiedendo il riconoscimento della riserva del 15% prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile nazionale. Ha dedotto di avere svolto il servizio civile presso un Comune e di averlo indicato nella domanda tra le esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni. Ha inoltre censurato la mancata indicazione, nella graduatoria, della tipologia di riserva riconosciuta ad alcuni candidati. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento tra i vincitori riservisti, la reintegrazione in forma specifica ex art. 30 c.p.a. e l'esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso. Dalla motivazione emerge, tuttavia, che nella domanda di partecipazione la ricorrente aveva espressamente selezionato "NO" alla voce relativa al possesso di titoli di riserva, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Richiamando il proprio precedente n. 7054 del 20 aprile 2026, ha ritenuto decisivo che la candidata non si fosse limitata a omettere l'indicazione del titolo, ma avesse dichiarato espressamente di non possedere titoli di riserva. Da ciò discende l'applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. L'Amministrazione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, poiché la rettifica avrebbe alterato la par condicio tra i concorrenti. La censura relativa alla scarsa chiarezza della graduatoria è stata ritenuta priva di interesse, in quanto, anche ove fosse stata chiarita la tipologia delle riserve riconosciute ad altri candidati, alla ricorrente non sarebbe comunque spettata la riserva da lei rivendicata. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria

    Il TAR ha definito la controversia nel merito con sentenza semplificata in sede cautelare, ritenendo integrati i presupposti temporali, processuali e istruttori.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di reintegrazione in forma specifica proposta dalla ricorrente è stata respinta unitamente alla domanda principale di annullamento.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione resa nella domanda di partecipazione è stata considerata una dichiarazione sostitutiva rilevante ai fini dell'assunzione di responsabilità per il contenuto indicato.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione resa dalla candidata è stata ricondotta alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    La disposizione prevedeva, secondo la prospettazione della ricorrente e il bando, una riserva del 15% dei posti per gli operatori volontari che avessero concluso senza demerito il servizio civile nazionale; il giudice ha negato l'applicazione della riserva per l'espressa dichiarazione contraria contenuta nella domanda.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede dell'amministrazione è richiamato quale fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium applicato alla dichiarazione della candidata.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, la dichiarazione espressa del candidato di non possedere titoli di riserva non equivale a una mera omissione, ma costituisce una scelta dichiarativa imputabile al concorrente e preclude il successivo riconoscimento giudiziale del titolo incompatibilmente rivendicato.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di sopportare le conseguenze degli errori o delle dichiarazioni rese nella compilazione della domanda di partecipazione, quando il bando richieda l'indicazione dei titoli rilevanti.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o modificare, dopo la scadenza della domanda, una dichiarazione espressa relativa al possesso di un titolo di riserva, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede, impedisce al candidato di contestare in giudizio gli effetti di una propria dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione.
  • La contestazione concernente la mancata specificazione dei titoli di riserva riconosciuti agli altri candidati è priva di interesse quando, anche all'esito dell'eventuale chiarimento, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire il titolo di riserva da lui rivendicato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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