Sentenza del 19/03/2018 n. 1230 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento Irpef, Iva ed Irap.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta, con conferma dell'accertamento fiscale, poiché l'onere di provare le componenti negative di reddito grava sul contribuente. In assenza di prova adeguata, tali costi possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria ai fini IRPEF, IVA e IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP, presumibilmente sostenendo la deducibilità o l'effettiva esistenza di componenti negative di reddito. La questione centrale riguarda la ripartizione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con documentazione idonea, l'esistenza, l'inerenza e la corretta imputazione delle componenti negative portate in deduzione.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, sentenza n. 3305/2009
L'onere della prova delle componenti negative di reddito grava sul contribuente.
Il contribuente che intende dedurre costi o altre componenti negative deve dimostrarne l'effettiva esistenza e la rilevanza fiscale; non è sufficiente la mera registrazione contabile o l'indicazione in dichiarazione.
Massime di principio
- In caso di contestazione di costi dedotti, il contribuente deve fornire prova concreta dell'esistenza delle operazioni, della loro inerenza all'attività esercitata e della corretta contabilizzazione.
- La contabilità regolarmente tenuta costituisce un elemento di prova, ma non esonera automaticamente il contribuente dal dimostrare la realtà e la deducibilità delle componenti negative.
- Fatture, contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di consegna e ogni altra evidenza dell'operazione possono essere necessari per sostenere la deduzione.
- Se il contribuente non assolve il proprio onere probatorio, l'Amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione i costi contestati e rideterminare IRPEF, IVA e IRAP secondo le regole applicabili.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, verificando il tipo di costo, il regime fiscale applicabile e la documentazione disponibile; la sola esistenza dell'avviso di accertamento non dimostra automaticamente l'infondatezza della posizione del contribuente.
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