Sentenza del 12/03/2021 n. 2298 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 79/2021 CREDITI TRIBUTARI - Liquidatore - Responsabilità per omesso versamento del dovuto. - Condizioni (fattispecie successiva ad accordo conciliativo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un'intimazione di pagamento (IVA anno 2009) scaturita dalla definizione conciliativa di un avviso di accertamento; contestazione del calcolo degli interessi e della responsabilità personale del liquidatore ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 602/1973 per omesso versamento nonché della applicabilità dell'art. 11 D.lgs. 472/1997 (responsabilità per sanzioni). In particolare si discuteva se il liquidatore, dopo aver sottoscritto un accordo conciliativo e non aver effettuato i versamenti rateizzati, potesse essere considerato responsabile in proprio per le somme reclamate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia e l'appello incidentale della società in liquidazione, confermando la decisione di primo grado: è legittima l'intimazione nei confronti della società (decadenza dal beneficio della rateizzazione e correttezza del calcolo degli interessi), ma il liquidatore non è stato ritenuto personalmente responsabile in proprio in assenza della prova che abbia distratto l'attivo o non abbia prima soddisfatto i crediti tributari o i crediti di grado superiore. Per la complessità e novità della questione le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 36 D.P.R. 602/1973
"i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedente alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione ... sono responsabili del pagamento delle imposte ... Le responsabilità previste ... sono estese agli amministratori ... La responsabilità ... è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato ..."
Il Tribunale conferma che la responsabilità in proprio del liquidatore sussiste solo se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci o di avere soddisfatto crediti di grado superiore; la responsabilità richiede elementi oggettivi quali la distrazione dell'attivo e non si applica automaticamente per il mero mancato pagamento.
art. 11 D.lgs. 472/1997
La norma che personalizza le sanzioni a carico delle persone fisiche rappresentanti è richiamata ma la sua applicazione non è automatica: va valutata alla luce delle specifiche condizioni di responsabilità (es. art. 36) e delle eventuali limitazioni normative (es. art. 7 d.l. 269/2003).
art. 2495 cod. civ.
Richiamata per spiegare la responsabilità personale e illimitata dei liquidatori verso i creditori sociali quando, a causa di colpa dei liquidatori, rimangano crediti insoddisfatti; funge da criterio generale di imputazione colposa dell'inadempimento.
art. 20 D.P.R. 602/1973
Richiamato in relazione al calcolo degli interessi (tasso indicato al 4% per il periodo richiamato) e alla legittimità del prospetto di calcolo degli interessi nell'intimazione di pagamento.
art. 60 D.P.R. 600/1973
Richiamata in relazione alle modalità di notifica degli atti motivati dell'Ufficio; la decisione sottolinea che anche per atti di riscossione l'Ufficio deve agire entro i limiti di motivazione richiesti.
art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003
Invocato dalla difesa quale possibile limite all'automatica applicazione della responsabilità personale del rappresentante; la Commissione valuta ma ritiene che, nel caso concreto, non sussistano elementi per ritenere il liquidatore responsabile.
Massime di principio
- La responsabilità patrimoniale in proprio del liquidatore ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 non è automatica per il solo mancato versamento: occorrono elementi oggettivi come la distrazione dell'attivo o la prova che non sono stati soddisfatti i crediti tributari prima delle assegnazioni ai soci o la preferenza di crediti di grado inferiore.
- Dopo la modifica normativa, l'onere di provare il soddisfacimento dei crediti tributari grava sul liquidatore: tuttavia tale onere non si traduce in responsabilità assoluta se sussistono cause di forza maggiore o mancanza dell'elemento soggettivo colposo.
- L'Agenzia può notificare atti di riscossione anche nei confronti del liquidatore, ma per ritenere questi responsabile in proprio l'atto deve essere motivato in modo tale da evidenziare la sussistenza degli elementi di distrazione o di distribuzione indebita.
- In presenza di accordi conciliativi rateizzati, il mancato pagamento delle rate può giustificare un'intimazione nei confronti della società; la responsabilità del liquidatore per il mancato versamento delle rate richiede però prova della violazione dei doveri di liquidazione (es. destinazione dei beni a fini diversi dal pagamento dei tributi).
- Nelle controversie simili, il contribuente/ liquidatore dovrebbe conservare e produrre documentazione contabile e prove di pagamenti o di riallocazione di attivi per dimostrare il rispetto delle priorità dei creditori o l'esistenza di cause non imputabili a colpa del liquidatore.
- Le sanzioni personali ai rappresentanti (art. 11 D.lgs. 472/1997) non si applicano automaticamente: vanno valutate in concreto e, se rilevanti questioni di novità o complessità giurisprudenziale, è possibile ottenere compensazione delle spese processuali.
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