Cassazione Penale, Ordinanza n. 06432/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 18/03/2024, deducendo un vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione del trattamento sanzionatorio e il diniego dell'art. 62-bis c.p., sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e ripetitivo, perché rivolto al trattamento punitivo e comunque superato da una motivazione ritenuta sufficiente, non illogica e adeguata, che aveva valorizzato la gravità del fatto, la negativa e allarmante personalità dell'imputato, la sua plurirecidiva/condizione di soggetto già pluricensurato per delitti analoghi e la mancanza di elementi positivi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo in presenza di elementi positivi apprezzabili; la loro assenza legittima il diniego.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica o meramente ripetitiva è inidonea a superare la decisione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; in loro assenza, il giudice può legittimamente negarne l'applicazione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- La valutazione negativa della personalità dell'imputato, specie se già pluricensurato per reati analoghi, può costituire ragione sufficiente per negare le attenuanti generiche.
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