Cassazione Penale, Sentenza n. 5987/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione, consumato il 7 dicembre 2013, è estinto per prescrizione maturata il 7 dicembre 2023. Pertanto non è stato disposto alcun rinvio a nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., richiesta in sede d'appello. Si è osservato che il quadro normativo era mutato estendendo anche alla ricettazione la possibilità di applicare la disciplina dell'art. 131-bis, e che il giudice di appello non aveva fornito alcuna risposta alla specifica istanza difensiva, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che il motivo non fosse manifestamente infondato e ha considerato le conseguenze processuali di tale omissione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha considerato applicabile la disciplina dell'art. 131-bis anche alla ricettazione in ragione del mutato quadro normativo e ha ritenuto che il giudice d'appello dovesse esprimersi sulla richiesta di declaratoria di non punibilità; l'omissione è rilevante ai fini del proseguimento del rapporto processuale.
prescrizione del reato
La Corte ha rilevato che, essendo il motivo non manifestamente infondato e proseguendo il processo in Cassazione, si è nel frattempo perfezionata la prescrizione del reato (fatto 7/12/2013, prescrizione maturata il 7/12/2023), comportando l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se la difesa chiede la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, il giudice (di primo o secondo grado) deve pronunciarsi espressamente sulla richiesta; l'omissione può essere censurata in Cassazione.
- Quando una norma nuova estende la disciplina dell'art. 131-bis a un determinato reato, il giudice deve valutare quell'eventuale causa di non punibilità anche d'ufficio o almeno dare una risposta motivata alla specifica istanza difensiva.
- La mancata decisione su un motivo non manifestamente infondato può determinare la prosecuzione del rapporto processuale e, se nel frattempo si verifica il decorso del termine di prescrizione, l'estinzione del reato; in tal caso la Cassazione può annullare senza rinvio.
- Per evitare il rischio di prescrizione, la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente e in modo documentato le questioni relative a cause di non punibilità e richiedere espressamente la pronuncia del giudice; è utile calcolare con precisione i termini di prescrizione a partire dalla data del fatto.
- Quando il reato è estinto per prescrizione la Corte di legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio, poiché viene meno l'interesse a procedere a un nuovo giudizio.
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