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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 2212 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Segretario comunale - levata di protesti - attività - assimilazione a lavoro autonomo - è tale. Segretario comunale - levata di protesti - anticipazione dell'imposta di bollo - rimborso - natura reddituale del rimborso - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale delle indennità percepite dal segretario comunale per la levata dei protesti cambiari e il trattamento delle somme anticipate per il pagamento dell'imposta di bollo. In particolare, occorreva stabilire se tali indennità fossero assimilabili a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47, lett. b), del d.P.R. 597/1973 e se i rimborsi delle anticipazioni per l'imposta di bollo costituissero reddito imponibile.

La decisione

La sentenza ha stabilito che le indennità per la levata dei protesti non sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendente. Sebbene il servizio possa essere attribuito al segretario comunale in ragione della sua qualifica, esso è estraneo ai compiti istituzionali dell'ente e presenta caratteristiche analoghe al lavoro autonomo, anche perché richiede strutture organizzative e spese proprie, non potendo essere utilizzate quelle comunali non destinate a tale attività. È stato inoltre chiarito che le somme analiticamente anticipate dal segretario per il pagamento dell'imposta di bollo e successivamente rimborsate non costituiscono reddito, trattandosi di mere anticipazioni per conto dell'attività svolta.

Norme richiamate

  • Art. 47, lett. b), d.P.R. 597/1973

    redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente

    La disposizione non si applica alle indennità per la levata dei protesti quando l'attività, pur svolta da un segretario comunale, è estranea ai compiti istituzionali e presenta caratteri sostanzialmente autonomi.

  • Disciplina dell'imposta di bollo relativa alla levata dei protesti

    Le somme anticipate analiticamente dal segretario per il pagamento dell'imposta di bollo, se rimborsate, non hanno natura reddituale perché costituiscono semplici anticipazioni effettuate per conto dell'attività.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un compenso dipende dalla natura effettiva dell'attività svolta e dal suo collegamento con i compiti istituzionali, non soltanto dalla qualifica formale del soggetto che la esercita.
  • Un'attività attribuita a un dipendente pubblico in ragione della sua qualifica può essere considerata autonoma quando è estranea alle funzioni istituzionali, richiede una distinta organizzazione e comporta spese proprie.
  • I rimborsi di somme anticipate per conto dell'attività o del committente non costituiscono reddito imponibile se sono documentati, analitici e corrispondono esattamente alle spese sostenute.
  • Per distinguere un rimborso imponibile da una componente reddituale occorre verificare se la somma rappresenti una reintegrazione di costi effettivi oppure un compenso forfettario o un'indennità aggiuntiva.

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