Sentenza del 05/06/2017 n. 2472 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AGEVOLAZIONI ALIQUOTA - Gas naturale - Impianti sportivi dedicati ad attività dilettantistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di applicare l’aliquota agevolata prevista dall’articolo 26, comma 3, del Testo unico delle accise (TUA) ai consumi di gas naturale dell’impianto sportivo, sostenendo che la struttura fosse dedicata ad attività sportiva dilettantistica e gestita senza fini di lucro. Tuttavia, nell’impianto erano presenti anche una zona spa, un centro benessere e un termario, destinati ad attività ulteriori rispetto a quella sportiva. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato quale fosse l’incidenza dei consumi riferibili esclusivamente alle aree sportive rispetto a quelli relativi alle aree benessere.
La decisione
La Commissione ha negato l’applicazione dell’aliquota agevolata. Ha ritenuto che la norma, in quanto agevolativa, dovesse essere interpretata restrittivamente e secondo il suo tenore letterale: il beneficio riguarda esclusivamente i consumi degli impianti destinati all’attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro. La presenza di aree dedicate a servizi di benessere e l’assenza di una prova analitica sulla separazione o diversa incidenza dei consumi hanno impedito di riconoscere l’agevolazione.
Norme richiamate
Articolo 26, comma 3, del Testo unico delle accise (TUA)
Prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata per il gas naturale consumato negli impianti dedicati esclusivamente all’attività sportiva dilettantistica e gestiti senza fine di lucro.
La disposizione è stata interpretata letteralmente e restrittivamente. L’agevolazione può riguardare soltanto consumi riconducibili a impianti o aree effettivamente destinati esclusivamente all’attività sportiva dilettantistica; non si estende automaticamente a strutture che svolgono anche attività commerciali o di benessere.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e tributarie costituiscono eccezioni al regime ordinario e, di regola, devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estenderle oltre i presupposti espressamente previsti dalla legge.
- Quando una struttura svolge attività diverse da quella agevolata, il beneficio può essere riconosciuto soltanto se è dimostrata la separazione funzionale e, ove necessario, contabile o impiantistica dei relativi consumi.
- La mera qualificazione dell’ente come associazione sportiva dilettantistica o la gestione senza fini di lucro non è sufficiente se nell’impianto vengono esercitate anche attività ulteriori, come servizi spa, benessere o termari.
- L’onere di provare che i consumi agevolati riguardino esclusivamente l’attività prevista dalla norma ricade sul soggetto che invoca il beneficio; in mancanza di dati, misurazioni o documentazione idonea, l’agevolazione può essere negata integralmente.
- Per evitare contestazioni, è opportuno predisporre contatori separati, sistemi di contabilizzazione distinti e documentazione tecnica e gestionale capace di distinguere i consumi delle aree sportive da quelli delle aree non agevolabili.
Testo integrale
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