Cassazione Penale, Sentenza n. 20264/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari (21/11/2023) che aveva riconosciuto, in sede di esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna riportate da Marco Specchio Di Fonzo. Il Procuratore Generale contestava che il riconoscimento della continuazione fosse fondato in prevalenza sulla "professionalità" nel reato e che tale professionalità non equivalga a prova dell'unicità del disegno criminoso; denunciava altresì la mancanza della contiguità temporale tra i reati, elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso, e sosteneva che la mera specializzazione professionale costituisce un'aggravante e non può di per sé giustificare la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo: pur confermando che la professionalità nel reato non è di per sé prova dell'unicità del disegno criminoso, ha destinatato che l'ordinanza impugnata ha adottato un giudizio complessivo fondato su molteplici indici (identità dei titoli di reato, identità del luogo di commissione, identità delle tipologie di condotte e identità dell'oggetto materiale — automezzi Iveco). Tali indici, valutati nel loro insieme, sono risultati prevalenti rispetto alla distanza temporale tra i fatti, giustificando il riconoscimento della continuazione; la censura limitata a una espressione sulla "specializzazione professionale" non è stata ritenuta idonea a scalfire la motivazione nel suo complesso.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Articolo indicato tra i titoli di reato delle condanne; utilizzato come elemento per valutare l'omogeneità dei reati ai fini della continuazione
art. 648 cod. pen.
Articolo indicato tra i titoli di reato delle condanne; considerato nell'analisi dell'identità dei titoli di reato
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico, Rv. 267580)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la professionalità nel reato attesta abitualità criminale ma non prova, di per sé, l'unicità del disegno criminoso
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Giurisprudenza richiamata per i criteri di valutazione della continuazione: necessità di verificare concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione) e per il principio che la presenza di più indici può prevalere sulla mancanza di uno di essi (es. distanza temporale)
Massime di principio
- La "professionalità" o la specializzazione del reo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso; essa attesta soprattutto abitualità e sistematicità.
- Il giudice (anche in sede di esecuzione) deve valutare la continuazione mediante un giudizio complessivo su molteplici indici: identità del titolo di reato, identità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, oggetto materiale e sistematicità delle condotte.
- La mancanza di contiguità temporale non esclude automaticamente la continuazione se altri indici concreti e significativi (es. identità del luogo, modalità e oggetto materiale) consentono di ritenere programmati i reati almeno nelle loro linee essenziali.
- Un singolo inciso o una frase infelice nella motivazione non invalida l'intero provvedimento se il giudizio complessivo è adeguatamente motivato e fondato su indicatori coerenti.
- In sede di impugnazione è necessario contestare il nucleo logico-motivazionale complessivo e non solo formule o espressioni isolate per ottenere l'annullamento del provvedimento.
- Per prospettare correttamente la non sussistenza della continuazione conviene documentare l'assenza degli indici essenziali (omogeneità sostanziale, modalità diverse, assenza di programmazione o collegamento teleologico) e non limitarsi a sostenere la sola distanza temporale.
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