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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30961/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma; il proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale per ne bis in idem non viene rimosso, e la parte civile conserva la tutela davanti al giudice civile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda prende le mosse da una contestazione per minaccia semplice. Il giudice di pace aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato; la parte civile aveva proposto appello avverso tale decisione, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile. Contro questa declaratoria di inammissibilità la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, per quanto emerge dal testo, la non condivisibilità della decisione di inammissibilità dell'appello. La Corte rileva però che l'unico motivo è manifestamente infondato perché la parte civile è priva di interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del ne bis in idem, conseguente a un decreto di archiviazione cui non aveva fatto seguito un valido provvedimento motivato di riapertura delle indagini; tale pronuncia non arreca pregiudizio al danneggiato, che conserva la possibilità di agire in sede civile per il risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La contestazione originaria riguardava il reato di minaccia semplice; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma solo la legittimazione della parte civile a impugnare il proscioglimento.

  • principio del ne bis in idem

    La improcedibilità dell'azione penale derivante da una precedente archiviazione, in assenza di un valido provvedimento motivato di riapertura delle indagini, impedisce un secondo giudizio sul medesimo fatto.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è coerente con la ritenuta carenza di interesse ad impugnare della parte civile.

Massime di principio

  • La parte civile non ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato quando la definizione del processo dipenda da una causa di improcedibilità dell'azione penale che non incide sulla sua pretesa risarcitoria, azionabile in sede civile.
  • Il proscioglimento per improcedibilità dovuta a violazione del ne bis in idem, in presenza di un decreto di archiviazione non seguito da un valido provvedimento di riapertura delle indagini, non determina di per sé un pregiudizio per il danneggiato tale da legittimare l'impugnazione della parte civile.
  • L'assenza di un concreto interesse ad impugnare comporta l'inammissibilità del ricorso della parte civile contro la sentenza che ha definito il procedimento con non doversi procedere dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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