Cassazione Penale, Sentenza n. 21865/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) vizio di manifesta illogicità della motivazione per la mancata pronuncia di non doversi procedere per i capi 1), 2), 3), 6), 7), 8) e 9) per presunta remissione della querela una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis e art. 61 n. 5 c.p.; la difesa sosteneva che la Corte non aveva esaminato le singole fattispecie e il comportamento successivo delle vittime; 2) vizio di manifesta illogicità nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse risarcito il danno, elemento già valutato a favore del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua, logica e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale per numerose truffe aggravate e un furto pluriaggravato, rideterminando la pena e mantenendo gli altri esiti. La Corte di legittimità ha confermato la corretta valutazione delle prove (denunce, tabulati telefonici, immagini di videocamera, impronte sui CD, riconoscimenti fotografici e ammissioni parziali dell'imputato) e la valutazione dell'aggravante per aver approfittato della condizione di vulnerabilità delle persone offese anziane, ricordando i principi giurisprudenziali che richiedono elementi concreti a dimostrare l'effettivo ostacolo alla difesa. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle generiche per la serialità e la professionalità del comportamento delittuoso. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
art. 640, comma 2, n. 2-bis
L'aggravante prevista è stata discussa dalla difesa; la Corte ha comunque ritenuto provata la responsabilità per le truffe con le aggravanti applicate quando emergono elementi concreti di sfruttamento della vulnerabilità delle vittime
art. 61 c.p. (circostanze aggravanti)
La Corte ha applicato l'interpretazione secondo cui la circostanza aggravante per aver approfittato di tempo, luogo o persona (tra cui l'età avanzata) richiede prova che la condizione della vittima abbia effettivamente ostacolato la difesa; l'età avanzata può integrare la circostanza solo se dimostrata la concreta incidenza sulla possibilità di difesa
art. 62 c.p. (circostanze attenuanti)
La restituzione o il risarcimento non comportano automaticamente il riconoscimento delle generiche; la Corte territoriale ha valutato l'assenza di elementi positivi sufficienti a giustificare il beneficio, in considerazione della serialità del comportamento
legge n. 94/2009
La modifica normativa ha esteso il rilievo ai casi di età senile e debolezza fisica della vittima nell'accertamento della circostanza aggravante della minorata difesa; la Corte ha applicato tali criteri richiedendo elementi concreti di vulnerabilità sfruttata dall'agente
Massime di principio
- La circostanza aggravante per minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) può essere riconosciuta quando l'età o la debolezza della vittima, concretamente provata, ha ostacolato la difesa: non è sufficiente l'età anagrafica in astratto, ma servono elementi concreti che dimostrino la vulnerabilità sfruttata dall'agente
- In presenza di una doppia sentenza conforme (primo grado e appello convergenti), il sindacato di legittimità è limitato: non è ammissibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del merito o delle valutazioni probatorie già fondate su motivazioni congrue e non contraddittorie
- La semplice restituzione o il risarcimento del danno non impone automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il beneficio richiede elementi positivi e la valutazione complessiva della personalità e della condotta (es. serialità, professionalità del reato) può giustamente escluderlo
- Prove documentali e tecniche (tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, impronte digitali, riconoscimenti fotografici) sono decisive per collegare l'imputato alle condotte e giustificare le scelte valutative del giudice di merito
- Le censure che si limitano a riproporre la tesi difensiva già esaminata in appello e non sollevano vizi motivazionali specifici e rilevanti sono manifestamente infondate e possono determinarne l'inammissibilità
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