Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21865/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: 1) vizio di manifesta illogicità della motivazione per la mancata pronuncia di non doversi procedere per i capi 1), 2), 3), 6), 7), 8) e 9) per presunta remissione della querela una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis e art. 61 n. 5 c.p.; la difesa sosteneva che la Corte non aveva esaminato le singole fattispecie e il comportamento successivo delle vittime; 2) vizio di manifesta illogicità nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse risarcito il danno, elemento già valutato a favore del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua, logica e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale per numerose truffe aggravate e un furto pluriaggravato, rideterminando la pena e mantenendo gli altri esiti. La Corte di legittimità ha confermato la corretta valutazione delle prove (denunce, tabulati telefonici, immagini di videocamera, impronte sui CD, riconoscimenti fotografici e ammissioni parziali dell'imputato) e la valutazione dell'aggravante per aver approfittato della condizione di vulnerabilità delle persone offese anziane, ricordando i principi giurisprudenziali che richiedono elementi concreti a dimostrare l'effettivo ostacolo alla difesa. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle generiche per la serialità e la professionalità del comportamento delittuoso. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p. (truffa)

    art. 640, comma 2, n. 2-bis

    L'aggravante prevista è stata discussa dalla difesa; la Corte ha comunque ritenuto provata la responsabilità per le truffe con le aggravanti applicate quando emergono elementi concreti di sfruttamento della vulnerabilità delle vittime

  • art. 61 c.p. (circostanze aggravanti)

    La Corte ha applicato l'interpretazione secondo cui la circostanza aggravante per aver approfittato di tempo, luogo o persona (tra cui l'età avanzata) richiede prova che la condizione della vittima abbia effettivamente ostacolato la difesa; l'età avanzata può integrare la circostanza solo se dimostrata la concreta incidenza sulla possibilità di difesa

  • art. 62 c.p. (circostanze attenuanti)

    La restituzione o il risarcimento non comportano automaticamente il riconoscimento delle generiche; la Corte territoriale ha valutato l'assenza di elementi positivi sufficienti a giustificare il beneficio, in considerazione della serialità del comportamento

  • legge n. 94/2009

    La modifica normativa ha esteso il rilievo ai casi di età senile e debolezza fisica della vittima nell'accertamento della circostanza aggravante della minorata difesa; la Corte ha applicato tali criteri richiedendo elementi concreti di vulnerabilità sfruttata dall'agente

Massime di principio

  • La circostanza aggravante per minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) può essere riconosciuta quando l'età o la debolezza della vittima, concretamente provata, ha ostacolato la difesa: non è sufficiente l'età anagrafica in astratto, ma servono elementi concreti che dimostrino la vulnerabilità sfruttata dall'agente
  • In presenza di una doppia sentenza conforme (primo grado e appello convergenti), il sindacato di legittimità è limitato: non è ammissibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del merito o delle valutazioni probatorie già fondate su motivazioni congrue e non contraddittorie
  • La semplice restituzione o il risarcimento del danno non impone automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il beneficio richiede elementi positivi e la valutazione complessiva della personalità e della condotta (es. serialità, professionalità del reato) può giustamente escluderlo
  • Prove documentali e tecniche (tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, impronte digitali, riconoscimenti fotografici) sono decisive per collegare l'imputato alle condotte e giustificare le scelte valutative del giudice di merito
  • Le censure che si limitano a riproporre la tesi difensiva già esaminata in appello e non sollevano vizi motivazionali specifici e rilevanti sono manifestamente infondate e possono determinarne l'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.