Cassazione Penale, Sentenza n. 11709/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Argiolas impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (cessione a titolo gratuito del credito di €1.991.950,78 a se stesso e poi al figlio Federico, quale unico rilevante cespite della fallita Maestrale Re srl) e per bancarotta fraudolenta documentale (denuncia di smarrimento dei libri e scritture contabili, accusata di essere falsa). Il ricorrente propone sei motivi: 1) vizio di motivazione e mancata verifica del nesso causale tra condotta e fallimento e sui profili soggettivi; 2) mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale; 3) vizio di motivazione sulla responsabilità per bancarotta documentale (la denuncia di smarrimento sarebbe vera); 4) omissione di perizia grafologica a supporto della contestazione della data della cessione di credito; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 6) motivazione apparente per l'applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura massima di dieci anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua parte principale (motivi 1-5 e 5) e fondato limitatamente al punto relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. In particolare: - Respinti i motivi sulla causalità (richiesta dallo stesso ricorrente citando un orientamento isolato), sulla qualificazione in bancarotta preferenziale, sulla documentale (la sottrazione/ocultamento dei documenti è supportata da indizi oggettivi), sulla perizia grafologica (superflua) e sul diniego delle attenuanti generiche. - Accolto il sesto motivo: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 l'impostazione normativa precedente sull'art. 216 u.c. legge fall. è stata modificata e la Corte di appello non ha fornito motivazione adeguata per confermare la misura decennale delle pene accessorie basandosi su una norma dichiarata incostituzionale; perciò la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 216, u.c., legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La Corte costituzionale (sent. n.222/2018) ha dichiarato incostituzionale la formulazione che fissava automaticamente la durata a dieci anni; ne è conseguito che le pene accessorie irrogate sulla base del criterio invalido devono essere riconsiderate e rideterminate rispettando il nuovo parametro operativo (fino a dieci anni). La Cassazione ha annullato la decisione di merito limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie perché la motivazione di conferma era incongrua rispetto alla pronuncia di incostituzionalità.
art. 192 cod. proc. pen. e art. 533 cod. proc. pen.
Richiamati come canoni di motivazione: la Corte di Cassazione valuta che la motivazione della Corte di appello sia conforme ai requisiti di logicità e specificità previsti da tali norme, quindi non viziata nei punti relativi alla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'estensione della motivazione in cassazione ai soli profili necessari; il ricorso è stato trattato nei limiti stretti richiesti dall'articolo.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La doglianza relativa alla mancata perizia grafologica è stata esaminata alla stregua di questo mezzo di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di perizia perché non necessaria ai fini probatori dedotti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"
Ha modificato la cornice edittale delle pene accessorie fallimentari sostituendo la disciplina che imponeva automaticamente la durata decennale con una misura 'fino a dieci anni', con la conseguenza che irrogazioni basate sul criterio dichiarato incostituzionale devono essere riconsiderate.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 22474/2016 - Passarelli)
Confermato l'indirizzo consolidato secondo cui, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario dimostrare un nesso di causalità tra le distrazioni e il successivo fallimento: è sufficiente il depauperamento del patrimonio aziendale e la destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività sociale.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 47502/2012, orientamento isolato)
Citata dal ricorrente ma ritenuta isolata; non rilevante rispetto all'orientamento consolidato che la Corte ha seguito.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare che le distrazioni abbiano direttamente causato il fallimento: rileva il depauperamento del patrimonio e la destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia delle obbligazioni sociali.
- Indizi tipici per ricavare il dolo distrattivo: trasferimenti a titolo gratuito, entità rilevante del bene trasferito rispetto al patrimonio sociale, beneficiario riconducibile all'amministratore o ai suoi prossimi, occultamento dell'operazione rispetto agli organi fallimentari.
- La riqualificazione in bancarotta preferenziale richiede prova di un rapporto sinallagmatico o di un'effettiva preferenza verso taluni creditori: la sola erogazione di risorse non giustifica automaticamente tale qualificazione, specie se la cessione è a titolo gratuito.
- La bancarotta documentale può essere provata mediante la scomparsa o la mancata esibizione di libri e scritture e con elementi che dimostrino la volontà di occultare operazioni rilevanti per i creditori; la semplice denuncia di smarrimento è insufficiente se contraddetta da circostanze concrete.
- La perizia grafologica è necessaria solo quando l'autenticità o la datazione di documenti costituiscono un punto centrale e non risolvibile con altri elementi probatori; in sua assenza il giudice deve motivare perché ritiene superflua l'istruttoria peritale.
- Quando una norma sanzionatoria viene dichiarata incostituzionale per la cornice edittale, le pene accessorie irrogate sulla base del criterio invalido devono essere riconsiderate: il giudice che confermi la misura massima deve fornire motivazione solida che non poggi sulla norma dichiarata incostituzionale.
- In ricorso per cassazione, le censure generiche e non specifiche sui fatti o che si limitino a prospettazioni alternative non confrontate con la motivazione di merito sono, di regola, inammissibili.
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