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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11709/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Argiolas impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (cessione a titolo gratuito del credito di €1.991.950,78 a se stesso e poi al figlio Federico, quale unico rilevante cespite della fallita Maestrale Re srl) e per bancarotta fraudolenta documentale (denuncia di smarrimento dei libri e scritture contabili, accusata di essere falsa). Il ricorrente propone sei motivi: 1) vizio di motivazione e mancata verifica del nesso causale tra condotta e fallimento e sui profili soggettivi; 2) mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale; 3) vizio di motivazione sulla responsabilità per bancarotta documentale (la denuncia di smarrimento sarebbe vera); 4) omissione di perizia grafologica a supporto della contestazione della data della cessione di credito; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 6) motivazione apparente per l'applicazione delle pene accessorie fallimentari nella misura massima di dieci anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua parte principale (motivi 1-5 e 5) e fondato limitatamente al punto relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. In particolare: - Respinti i motivi sulla causalità (richiesta dallo stesso ricorrente citando un orientamento isolato), sulla qualificazione in bancarotta preferenziale, sulla documentale (la sottrazione/ocultamento dei documenti è supportata da indizi oggettivi), sulla perizia grafologica (superflua) e sul diniego delle attenuanti generiche. - Accolto il sesto motivo: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 l'impostazione normativa precedente sull'art. 216 u.c. legge fall. è stata modificata e la Corte di appello non ha fornito motivazione adeguata per confermare la misura decennale delle pene accessorie basandosi su una norma dichiarata incostituzionale; perciò la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La Corte costituzionale (sent. n.222/2018) ha dichiarato incostituzionale la formulazione che fissava automaticamente la durata a dieci anni; ne è conseguito che le pene accessorie irrogate sulla base del criterio invalido devono essere riconsiderate e rideterminate rispettando il nuovo parametro operativo (fino a dieci anni). La Cassazione ha annullato la decisione di merito limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie perché la motivazione di conferma era incongrua rispetto alla pronuncia di incostituzionalità.

  • art. 192 cod. proc. pen. e art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamati come canoni di motivazione: la Corte di Cassazione valuta che la motivazione della Corte di appello sia conforme ai requisiti di logicità e specificità previsti da tali norme, quindi non viziata nei punti relativi alla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'estensione della motivazione in cassazione ai soli profili necessari; il ricorso è stato trattato nei limiti stretti richiesti dall'articolo.

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La doglianza relativa alla mancata perizia grafologica è stata esaminata alla stregua di questo mezzo di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di perizia perché non necessaria ai fini probatori dedotti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"

    Ha modificato la cornice edittale delle pene accessorie fallimentari sostituendo la disciplina che imponeva automaticamente la durata decennale con una misura 'fino a dieci anni', con la conseguenza che irrogazioni basate sul criterio dichiarato incostituzionale devono essere riconsiderate.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 22474/2016 - Passarelli)

    Confermato l'indirizzo consolidato secondo cui, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario dimostrare un nesso di causalità tra le distrazioni e il successivo fallimento: è sufficiente il depauperamento del patrimonio aziendale e la destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività sociale.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 47502/2012, orientamento isolato)

    Citata dal ricorrente ma ritenuta isolata; non rilevante rispetto all'orientamento consolidato che la Corte ha seguito.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare che le distrazioni abbiano direttamente causato il fallimento: rileva il depauperamento del patrimonio e la destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia delle obbligazioni sociali.
  • Indizi tipici per ricavare il dolo distrattivo: trasferimenti a titolo gratuito, entità rilevante del bene trasferito rispetto al patrimonio sociale, beneficiario riconducibile all'amministratore o ai suoi prossimi, occultamento dell'operazione rispetto agli organi fallimentari.
  • La riqualificazione in bancarotta preferenziale richiede prova di un rapporto sinallagmatico o di un'effettiva preferenza verso taluni creditori: la sola erogazione di risorse non giustifica automaticamente tale qualificazione, specie se la cessione è a titolo gratuito.
  • La bancarotta documentale può essere provata mediante la scomparsa o la mancata esibizione di libri e scritture e con elementi che dimostrino la volontà di occultare operazioni rilevanti per i creditori; la semplice denuncia di smarrimento è insufficiente se contraddetta da circostanze concrete.
  • La perizia grafologica è necessaria solo quando l'autenticità o la datazione di documenti costituiscono un punto centrale e non risolvibile con altri elementi probatori; in sua assenza il giudice deve motivare perché ritiene superflua l'istruttoria peritale.
  • Quando una norma sanzionatoria viene dichiarata incostituzionale per la cornice edittale, le pene accessorie irrogate sulla base del criterio invalido devono essere riconsiderate: il giudice che confermi la misura massima deve fornire motivazione solida che non poggi sulla norma dichiarata incostituzionale.
  • In ricorso per cassazione, le censure generiche e non specifiche sui fatti o che si limitino a prospettazioni alternative non confrontate con la motivazione di merito sono, di regola, inammissibili.

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