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Ordinanza

Ordinanza n. 1076/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza, passata in giudicato, n. 690/2011 del Giudice di Pace di Aversa e, quindi, per la condanna di detto Ente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 830,00, di cui € 30,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 400,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali, cui devono aggiungersi interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202504827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Aversa n. 690/2011, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Aversa n. 690/2011 e la condanna del Comune al pagamento di € 830,00, oltre IVA, CPA, spese generali e interessi maturati e maturandi. Il Comune si è costituito rappresentando che le procedure esecutive nei confronti dell'ente sarebbero sospese in forza della deliberazione consiliare del 19 dicembre 2022, n. 72, di approvazione del Piano di equilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. Poiché tale deliberazione, così come le ulteriori deliberazioni n. 70 e n. 71 richiamate nel foliario, non è stata prodotta, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire detti atti e gli eventuali allegati, chiedendo inoltre al Comune di chiarire se l'approvazione del Piano di equilibrio finanziario sia stata effettivamente disposta o denegata.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Aversa di depositare la deliberazione n. 72 del 19 dicembre 2022, le deliberazioni n. 70 e n. 71 della stessa data e gli eventuali allegati, nonché di chiarire l'esito dell'approvazione del Piano di equilibrio finanziario. L'adempimento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza al difensore del Comune. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 29 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000

    Il Comune ha richiamato tale disposizione quale base dell'affermata sospensione delle procedure esecutive conseguente all'adozione del Piano di equilibrio finanziario; il TAR ha disposto l'acquisizione degli atti necessari a verificare tale allegazione, senza ancora pronunciarsi sulla sua fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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