Sentenza n. 589/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria della formazione del silenzio assenso sull’istanza prot. n. 4617 del 14 maggio 2020, con la quale il Sig. Occhilupo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente, ha richiesto il rilascio del permesso di costruire volto alla realizzazione di una casa di campagna in località Lido Marini in agro di Salve sul fondo distinto in catasto terreni al foglio 23, p.lla 1214; in subordine, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Salve sull’istanza di rilascio del 29 agosto 2024 ai sensi dell’art. 20, co. 8, d.P.R. 380/2001, dell’obbligo della P.A. di provvedere espressamente sull’istanza, nonché per la condanna del Comune di Salve a provvedere nel termine designato ex art. 117, co. 2, cod. proc. amm.; e per l’annullamento, nei limiti dell’interesse, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale di Salve n. 14 del 12 luglio 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 30 luglio 2024 al 14 agosto 2024, della deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 5 luglio 2024; delle NTA del PUG; degli elaborati allegati al PUG, della nota interlocutoria datata 16 aprile 2024 e di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; in ulteriore subordine, per l’accertamento e la declaratoria, dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Salve sull’istanza di rilascio del p.d.c. prot. n. 4617 del 14 maggio 2020, dell’obbligo della P.A. di provvedere espressamente sull’ istanza, nonché per la condanna del Comune di Salve a provvedere sull’istanza nel termine designato ex art. 117, co. 2, cod. proc. amm.; e per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune di Salve oltre il termine per l’adempimento spontaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di permesso di costruire e atti di adozione del nuovo Piano Urbanistico Generale, comprese le relative NTA
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato il 14 maggio 2020 un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una casa di campagna. Nel corso dell’istruttoria erano stati acquisiti il parere tecnico-urbanistico favorevole, l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta idrogeologico. Il Comune aveva richiesto ulteriore documentazione il 16 aprile 2024, oltre il termine previsto per le integrazioni documentali, e la società l’aveva trasmessa il 3 giugno 2024. Poiché il permesso non era stato rilasciato, la società aveva chiesto il 29 agosto 2024 l’attestazione della formazione del silenzio-assenso, senza ottenere risposta. In via principale ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001; in subordine, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere espressamente. Ha inoltre impugnato, ove ritenuti lesivi, gli atti di adozione del nuovo PUG e l’art. 16 delle NTA, deducendo violazione della disciplina sul procedimento per il permesso di costruire, violazione dell’art. 2 l. 241/1990, violazione della normativa regionale sulla formazione del PUG, violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, difetto di motivazione, irragionevolezza, violazione degli artt. 7, 15 e 21 l. 241/1990 e d.P.R. 380/2001, violazione del principio di tipicità e incompetenza. Contestava in particolare che l’art. 16 delle NTA potesse prevedere l’automatica decadenza di titoli edilizi legittimi in conseguenza della mera adozione del nuovo piano.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale di accertamento. Ha ritenuto comprovata la completezza dell’istruttoria quanto agli atti di assenso necessari, inclusi quelli relativi ai vincoli paesaggistico e idrogeologico. Il termine per la richiesta di integrazioni documentali era già decorso quando il Comune aveva formulato la richiesta del 16 aprile 2024; tale richiesta, pertanto, non poteva produrre effetti sospensivi. Decorso il termine di conclusione del procedimento, pari a novanta giorni dall’acquisizione dell’ultimo atto di assenso necessario, e in assenza di un diniego motivato, si era formato il silenzio-assenso sull’istanza edilizia, ferme le prescrizioni contenute negli atti di assenso. La domanda subordinata contro il silenzio e volta a ottenere un provvedimento espresso è stata assorbita. La domanda di annullamento degli atti relativi al nuovo PUG e dell’art. 16 delle NTA è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse: il piano risultava semplicemente adottato e privo, allo stato, di efficacia lesiva; l’unica misura di salvaguardia immediatamente operativa era la sospensione dell’esame delle istanze non ancora definite, mentre l’istanza della ricorrente si era già perfezionata per silentium. Inoltre, non era stata concretamente opposta alla società alcuna decadenza del titolo, né era stata dimostrata la non conformità del progetto al nuovo PUG. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori; le spese nei confronti della Regione Puglia sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 380/2001
«Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso»
Il silenzio-assenso sul permesso di costruire si forma quando decorre il termine per il provvedimento conclusivo senza diniego motivato, purché l’istruttoria sia completa e siano stati acquisiti gli atti di assenso relativi ai vincoli rilevanti.
art. 20, comma 3, d.P.R. 380/2001
«Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento»
La fase istruttoria e la formulazione della proposta devono rispettare il termine previsto dalla disposizione.
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
«Le eventuali richieste di integrazioni documentali devono essere formulate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza»
Una richiesta di integrazione formulata oltre il termine non produce effetti sospensivi sul procedimento.
art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001
«Il provvedimento finale [...] è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3»
Il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro il termine previsto, il cui inutile decorso concorre alla formazione del silenzio-assenso.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
«Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli [...] salva la formazione del silenzio assenso [...] nel caso in cui [...] siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso»
La presenza di vincoli non esclude automaticamente il silenzio-assenso quando gli atti formali di assenso necessari siano già stati acquisiti e siano validi.
art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’adozione di un nuovo strumento urbanistico determina, quale misura di salvaguardia, la sospensione dell’esame delle istanze edilizie non ancora definite, non la decadenza automatica di titoli già perfezionati.
art. 11, comma 13, l.r. 20/2001
«Il PUG acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12»
Il PUG non produce effetti giuridici prima del completamento dell’iter previsto e della pubblicazione indicata dalla norma.
art. 13 l.r. 20/2001
A seguito dell’adozione dello strumento urbanistico, opera immediatamente la sospensione dell’esame delle istanze edilizie non ancora definite.
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
La domanda di annullamento è inammissibile per difetto di interesse quando l’atto impugnato non è concretamente lesivo della posizione del ricorrente.
art. 117, comma 2, c.p.a.
La domanda contro il silenzio e la richiesta di fissazione di un termine per provvedere sono state assorbite dall’accertamento della formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso può formarsi anche in presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali o culturali, quando siano stati acquisiti e siano in corso di validità i relativi atti formali di assenso e l’istruttoria sia completa.
- Una richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione oltre il termine previsto dall’art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001 non sospende il termine di conclusione del procedimento e non impedisce, da sola, la formazione del silenzio-assenso.
- L’adozione di un nuovo strumento urbanistico produce, nelle more della sua definitiva efficacia, gli effetti di salvaguardia previsti dalla legge, tra cui la sospensione dell’esame delle istanze edilizie non ancora definite, ma non determina automaticamente la decadenza di un titolo edilizio già perfezionatosi per silenzio-assenso.
- L’impugnazione di una previsione urbanistica è inammissibile per difetto di interesse quando la previsione non abbia ancora efficacia lesiva nei confronti del ricorrente e non gli sia stata concretamente applicata mediante un diniego, una decadenza o altro atto pregiudizievole.
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