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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10478/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra fondi confinanti. In primo grado le originarie attrici chiedevano l'accertamento del confine tra i rispettivi terreni e il rilascio della porzione che assumevano indebitamente occupata dalla controparte; la convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione sulla porzione contestata, chiamando in causa il proprio dante causa. Il Tribunale rigettava entrambe le domande, mentre la Corte d'appello riformava la decisione e regolava il confine sulla base delle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 950, 1362, 1363 c.c. e 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse reso una motivazione apparente o comunque logicamente contraddittoria, attribuendo decisivo rilievo al medesimo tipo di frazionamento richiamato nei titoli delle parti, invece che alla concreta consistenza dei terreni acquistati e alla diversa volontà negoziale che, secondo la ricorrente, emergeva dalla documentazione. Chiedeva quindi la cassazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che il motivo investisse in realtà l'interpretazione della volontà contrattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie, cioè profili di merito non censurabili in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha osservato che la Corte d'appello aveva valorizzato il tipo di frazionamento allegato all'atto di divisione, sottoscritto dalle parti, e la circostanza che i lotti fossero trasferiti "a corpo" con misure nominali indicate come "circa", elementi ritenuti coerenti con la volontà dei condividenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente, di una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    è richiamato come norma sulla regolazione del confine; il motivo di ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché incentrato su apprezzamenti di fatto e interpretazione dei titoli.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che la censura attaccasse una valutazione di merito della volontà negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione complessiva delle clausole e dei titoli; la questione è stata qualificata come di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente o contraddittoria; la censura non è stata ritenuta idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    costituisce il parametro di legittimità invocato; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse una reale violazione di legge o un vizio denunciabile nei termini dedotti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata condivisa dal collegio; la decisione è stata resa in conformità a tale proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di confini, la scelta tra diverse ricostruzioni del confine fondata su titoli, frazionamenti e risultanze tecniche appartiene al merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito attribuisce rilievo decisivo a un frazionamento richiamato nei titoli e sottoscritto dalle parti, ritenendolo coerente con la volontà negoziale e con il trasferimento "a corpo" dei lotti, tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa degli atti.
  • La deduzione di motivazione apparente o di contrasto logico non è sufficiente se, in concreto, la censura mira soltanto a contestare l'interpretazione del contratto e la valutazione delle prove, senza evidenziare un effettivo vizio denunciabile nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • In caso di ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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