Cassazione Penale, Sentenza n. 7170/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla richiesta di riconoscimento della continuazione fra due reati accertati con due sentenze: calunnia (sentenza del 29/09/2016) relativa a denuncia di smarrimento di assegni consegnati a creditori, e bancarotta per distrazione e preferenziale (sentenza del 18/05/2022) conseguente al fallimento della società Banco Stock s.r.l. Il ricorrente sosteneva che esistesse un unico disegno criminoso consistente nella distrazione dei beni e delle liquidità della società, finalizzato a chiudere l'impresa e ad accollare i debiti ai creditori, fra cui la Barte4media s.r.l.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congruata la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'identità del disegno criminoso, richiamando la significativa cesura cronologica tra le condotte, l'eterogeneità oggettiva e soggettiva dei reati (calunnia vs. bancarotta fraudolenta), la pluralità di creditori coinvolti e l'assenza di elementi che dimostrassero che il medesimo disegno criminoso sussistesse sin dal primo fatto. La Corte ha concluso che le condotte possono essere inquadrate come abitualità o ripetute violazioni della legge ma non come continuazione; ha pertanto respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di riferimento nella doglianza: riguarda l'impugnazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione e, nel caso concreto, è evocato in relazione ai criteri di valutazione della continuazione tra reati
art. 81 cod. pen.
Norma che disciplina la continuazione/unistà del disegno criminoso; la valutazione dell'esistenza di un disegno unitario è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze processuali: condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (unità del disegno criminoso) non basta la mera attitudine a violare la legge: occorre dimostrare un progetto criminoso unitario e persistente sin dal primo fatto.
- Fattori decisivi: vicinanza temporale delle condotte, identità degli obiettivi perseguiti, identità o stretta correlazione delle modalità operative e delle vittime; l'assenza anche di uno solo di questi elementi può far escludere la continuazione.
- La valutazione sulla sussistenza del disegno unitario è una valutazione di merito: la Cassazione interviene soltanto se la motivazione del giudice di merito è manifestamente insufficiente, illogica o omissiva.
- Offese a diversi creditori e reati di natura oggettivamente differente (es. calunnia vs. bancarotta fraudolenta) rendono più difficile dimostrare la continuità del disegno criminoso.
- La qualificazione delle condotte come espressione di una "scelta di vita" o di abitualità criminosa non è di per sé sufficiente a integrare la continuazione: serve un nesso progettuale unitario.
- In fase difensiva, per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile produrre elementi chiari che dimostrino il progetto comune (documenti, comunicazioni, tempistica, benefici univoci perseguiti).
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