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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- datato -OMISSIS-, con il quale la Questura di Reggio Emilia decretava l’irricevibilità dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Reggio Emilia ha dichiarato irricevibile la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. L’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Il giudizio risulta risalente e non è stata recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito e ha disposto incombenti istruttori. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il ricorrente dovrà dichiarare motivatamente se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. La Questura dovrà verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali circostanze idonee a dimostrare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. e, in particolare, l’inerzia del ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    nel caso in cui la parte ricorrente rimanga inerte dopo un’ordinanza istruttoria dichiaratamente finalizzata ad accertarne la permanenza dell’interesse alla decisione

    L’inerzia del ricorrente, valutata alla luce del comportamento processuale complessivo e dell’assenza di attività indicativa della permanenza dell’interesse, può giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini probatori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti può concorrere alla valutazione processuale della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono richiamati quali presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un giudizio risalente non presenta attività processuale recente indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’attualità dell’interesse e l’eventuale sopravvenienza di fatti rilevanti per la definizione del processo.
  • Se il ricorrente resta inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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