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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36341/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite origina da una domanda di pagamento proposta da un professionista per compensi relativi ad un'attività continuativa di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici svolta per molti anni nell'interesse di un privato. Il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda, riconoscendo l'esistenza di un incarico professionale e liquidando il dovuto sulla base della CTU. Il convenuto ha proposto appello sostenendo, tra l'altro, che il contratto d'opera intellettuale fosse nullo perché il professionista era dipendente pubblico soggetto a rapporto di esclusività e avrebbe svolto l'incarico senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. In cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità del contratto, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 53, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001 e all'art. 60 d.P.R. 3/1957, assumendo che la mancanza di autorizzazione dell'amministrazione renderebbe nullo il contratto per contrarietà a norma imperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, pur potendo ravvisarsi un difetto di specifica motivazione sul tema della nullità, la questione di diritto era infondata. Ha quindi integrato la motivazione della sentenza impugnata affermando che il contratto concluso dal pubblico dipendente con un privato, in assenza di preventiva autorizzazione, non è nullo, perché la disciplina di settore prevede sanzioni diverse dall'invalidità negoziale e, in particolare, la responsabilità disciplinare e il riversamento del compenso all'amministrazione di appartenenza. Di conseguenza è stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del professionista al compenso. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello; la Corte ha ritenuto che, anche a voler ravvisare un difetto di motivazione, la questione di diritto sottostante era infondata e la decisione poteva essere confermata con integrazione della motivazione.

  • art. 1418 c.c.

    la Corte esclude che possa ricavarsi la nullità del contratto in assenza di una espressa previsione di invalidità, considerando la norma invocata insufficiente da sola a fondare la nullità nel caso di violazione del divieto per il pubblico dipendente.

  • art. 53, commi 1, 4 e 7, d.lgs. 165/2001

    la violazione del divieto di incarichi retribuiti non autorizzati comporta sanzioni disciplinari e il riversamento del compenso all'amministrazione, ma non determina la nullità del contratto concluso con il privato.

  • art. 60 d.P.R. 3/1957

    richiamato come norma che disciplina i divieti per il pubblico dipendente; la Corte lo colloca nel sistema sanzionatorio amministrativo-disciplinare e non come fonte di nullità del contratto.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, consente alla Corte di correggere/integrarne la motivazione e di decidere nel merito quando la questione giuridica è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustificano la decisione della Corte senza rinvio quando la questione è solo giuridica e infondata.

  • art. 17 d.lgs. 39/2013

    richiamato solo come conferma sistematica: per alcune fattispecie il legislatore ha previsto espressamente la nullità, a dimostrazione che la nullità non può desumersi implicitamente.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la dichiarazione di sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La mancata autorizzazione del datore di lavoro pubblico allo svolgimento di un incarico retribuito presso privati, di per sé, non determina la nullità del contratto stipulato tra il dipendente e il terzo, salvo che una norma lo preveda espressamente.
  • Quando la disciplina di settore predispone sanzioni diverse dall'invalidità negoziale, come sanzioni disciplinari o obblighi di riversamento del compenso all'amministrazione, l'interprete deve escludere la nullità implicita del contratto.
  • L'omessa pronuncia o la carente motivazione su una questione di diritto non impone necessariamente la cassazione con rinvio se la soluzione corretta è comunque desumibile e la questione è decidibile in diritto senza ulteriori accertamenti di fatto.
  • In presenza di una questione solo giuridica già matura per la decisione, la Corte di cassazione può integrare la motivazione della sentenza impugnata e confermarne il dispositivo per ragioni di economia processuale.
  • La previsione legislativa espressa della nullità in fattispecie analoghe è indice sistematico contro l'estensione analogica della sanzione invalidante a ipotesi per le quali il legislatore ha invece scelto rimedi diversi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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