Parere n. 1679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare e deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Angela Schiavone, titolare della omonima ditta, Annunziato Schiavone, quale socio accomandatario della Ditta Edipo Fireworks Family S.a.s., e Aslankara Ummahan contro il Comune di Reggio di Calabria per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 31 del 21 gennaio 2025 concernente il divieto di accesso in località Bovetto in prossimità del capolinea Atam nel punto di accesso abusivo al torrente Bovetto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 31 del 21 gennaio 2025, recante il divieto di accesso alla stradella in località Bovetto, presso il punto di accesso al torrente Bovetto.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Reggio Calabria ha vietato l’accesso a una stradella che, secondo la perizia prodotta e in assenza di contestazioni comunali, costituisce l’unica via di collegamento con via Contrada Bovetto e consente l’accesso alle abitazioni, ai fondi e alle attività commerciali e agricole dei ricorrenti. Sono stati dedotti: la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché l’eccesso di potere; la macroscopica illogicità e irragionevolezza, con difetto di motivazione; la compromissione della libertà di circolazione e dell’iniziativa economica tutelate dagli artt. 16 e 41 Cost. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilevata l’assenza di difese del Comune, ha evidenziato sia la discrezionalità dell’ente nella regolazione della circolazione sia la necessità di considerare il carattere unico dell’accesso, la proporzionalità della misura e i diritti dei ricorrenti. Dopo un parere interlocutorio e cautelare, il Comune non ha fornito i chiarimenti richiesti sulla situazione di sicurezza dell’area e sulla viabilità alternativa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. La violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 è stata ritenuta fondata perché non risultava alcuna ragione di impossibilità o inutilità della partecipazione procedimentale; la partecipazione avrebbe consentito una valutazione completa degli interessi coinvolti e della proporzionalità della misura. Sono state inoltre ritenute fondate le censure di eccesso di potere, macroscopica illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione: il Comune ha interdetto l’unica via di accesso senza indicare alternative praticabili e senza motivare l’esistenza di una causa di forza maggiore o di un oggettivo pericolo tale da giustificare una misura così radicale. Il riferimento al punto di accesso abusivo al torrente Bovetto è stato considerato insufficiente, anche in assenza di una previa contestazione dell’abusività e di un’adeguata analisi della situazione di fatto. È stata ravvisata altresì la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, per l’assenza di un equilibrato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e gli interessi privati, nonché per la mancata valutazione di misure alternative meno invasive. La limitazione è stata ritenuta censurabile anche in rapporto agli artt. 16 e 41 Cost. Il ricorso è stato quindi accolto e l’ordinanza annullata, fermo restando l’obbligo del Comune di monitorare costantemente la situazione e di adottare gli strumenti adeguati per prevenire pericoli per persone, animali e cose.
Osservazioni
Omessa comunicazione di avvio del procedimento
La censura fondata sugli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 è accolta: non emergono ragioni di impossibilità o inutilità della partecipazione procedimentale, che avrebbe consentito una valutazione completa degli interessi coinvolti e della proporzionalità del divieto.
Eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione
L’interdizione dell’unica via di accesso, senza indicazione di alternative praticabili e senza un’espressa motivazione riferita a una causa di forza maggiore o a un oggettivo pericolo, non realizza un’adeguata valutazione degli interessi e delle conseguenze concrete della misura. Il mero riferimento a un punto di accesso abusivo al torrente non è sufficiente, soprattutto senza previa contestazione dell’abusività e senza analisi della situazione di fatto.
Buon andamento, imparzialità e bilanciamento degli interessi
Il Comune ha sacrificato in modo sproporzionato gli interessi dei ricorrenti, compromettendo l’accesso a abitazioni, fondi e attività economiche, senza adeguato accertamento della situazione concreta, senza equilibrato bilanciamento degli interessi e senza verificare misure alternative meno invasive.
Libertà di circolazione e iniziativa economica
La chiusura dell’unica via di collegamento alle abitazioni e alle sedi delle attività commerciali e agricole, in assenza di una motivazione idonea a giustificare una lesione così grave, è incompatibile con gli artt. 16 e 41 Cost. e rende censurabile il provvedimento.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 11
deposito diretto del ricorso straordinario
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8
comunicazione di avvio del procedimento
La partecipazione procedimentale è necessaria quando non risultino ragioni di impossibilità o inutilità; nel caso concreto avrebbe consentito una valutazione completa degli interessi e della proporzionalità del divieto.
legge 7 agosto 1990, n. 241, principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza
L’azione amministrativa deve basarsi su un’adeguata istruttoria, su un equilibrato bilanciamento degli interessi e su una motivazione idonea a giustificare le misure limitative adottate.
Codice della strada, art. 7
Il potere dell’ente locale di disciplinare la circolazione stradale è discrezionale, ma non può essere esercitato in modo manifestamente irragionevole né senza considerare le conseguenze concrete, la proporzionalità e la disponibilità di alternative.
Costituzione, art. 16
L’interdizione dell’unica via di accesso alle abitazioni e ai fondi richiede una motivazione particolarmente adeguata, non ravvisata nel caso concreto.
Costituzione, art. 41
libertà di iniziativa economica
La chiusura dell’unico accesso alle attività economiche dei ricorrenti, senza adeguata causa giustificativa e senza bilanciamento, è stata ritenuta censurabile.
Massime di principio
- Il potere discrezionale dell’ente locale di limitare la circolazione stradale non consente di interdire l’unica via di accesso a abitazioni, fondi o attività economiche senza un’adeguata istruttoria, una motivazione riferita a un concreto pericolo o a una causa di forza maggiore e la valutazione di alternative praticabili.
- Quando un provvedimento amministrativo incide in modo particolarmente lesivo su situazioni giuridiche private, la partecipazione procedimentale non può essere omessa in assenza di specifiche ragioni di impossibilità o inutilità, poiché essa è funzionale anche alla corretta ponderazione degli interessi e alla verifica della proporzionalità della misura.
- L’interdizione di un accesso unico richiede un espresso bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e gli interessi dei destinatari, nonché la considerazione di misure alternative meno invasive; il mero richiamo generico a un accesso abusivo o a una situazione di pericolo non è sufficiente.
- L’inerzia dell’amministrazione rispetto alle richieste istruttorie del Consiglio di Stato non impedisce l’esame del ricorso sulla base degli atti disponibili e non può tradursi in un diniego o in un ritardo di giustizia, ferma ogni eventuale responsabilità dell’ente.
Divieto di accesso alla stradella in località Bovetto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro il Comune di Reggio Calabria, per l’annullamento dell’ordinanza n. 31 del 21 gennaio 2025, con cui era stato vietato l’accesso a una stradella presso il torrente Bovetto. Secondo i ricorrenti, la strada costituiva l’unica via di accesso alle loro abitazioni, ai fondi e alle attività commerciali e agricole.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il ricorso, notificato il 16 maggio 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 21 maggio 2025, conteneva anche un’istanza cautelare. Il Comune, nonostante le richieste ministeriali, non ha trasmesso memorie difensive. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato che il potere comunale di limitare la circolazione è discrezionale, ma ha evidenziato la necessità di considerare che la stradella sembrava costituire l’unico collegamento e che il divieto poteva compromettere la libertà di circolazione, l’iniziativa economica e il principio di proporzionalità.
Con il parere interlocutorio n. 196/2026 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare, limitando l’accesso alle esigenze di vita e lavorative dei ricorrenti e imponendo al Comune di adottare le misure necessarie per tutelare la pubblica e privata incolumità, considerato che la strada si sviluppava nell’alveo del torrente. La Sezione aveva inoltre chiesto chiarimenti sulla sicurezza dell’area e sull’eventuale viabilità alternativa. Il Comune non ha fornito alcun riscontro.
Motivi esaminati
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere, la macroscopica illogicità e irragionevolezza, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. È stata inoltre denunciata la compromissione della libertà di circolazione e dell’iniziativa economica, garantite dagli artt. 16 e 41 Cost.
Valutazioni sulla partecipazione procedimentale
La Sezione ha ritenuto fondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Non risultava alcuna ragione che rendesse impossibile o inutile la partecipazione dei ricorrenti. Al contrario, la particolare incidenza del divieto avrebbe richiesto il coinvolgimento degli interessati, utile a consentire al Comune una valutazione completa degli interessi in gioco e della proporzionalità della misura.
Valutazioni sulla motivazione e sulla proporzionalità
La Sezione ha riconosciuto che i provvedimenti limitativi della circolazione esprimono scelte discrezionali dell’ente locale, ma ha precisato che tale discrezionalità non è sottratta al controllo sulla manifesta irragionevolezza. L’interdizione dell’unica via di accesso, senza l’indicazione di alternative praticabili e senza una motivazione espressa che riconducesse la scelta a una causa di forza maggiore o a un oggettivo pericolo, è stata ritenuta priva di un’adeguata ponderazione degli interessi e delle conseguenze concrete per i cittadini e per le attività economiche.
Il riferimento contenuto nell’ordinanza al “punto di accesso abusivo al torrente Bovetto” non è stato considerato sufficiente a giustificare una misura così incisiva. È mancata, inoltre, una previa contestazione dell’abusività e un’analisi adeguata della situazione di fatto.
Buon andamento, imparzialità e libertà fondamentali
Il Comune ha compromesso l’unico accesso ai luoghi di interesse dei ricorrenti senza verificare adeguatamente la situazione concreta e senza valutare strumenti alternativi meno invasivi. Ne è derivato un sacrificio sproporzionato degli interessi privati rispetto a un interesse pubblico non adeguatamente motivato.
La Sezione ha ritenuto censurabile la misura anche perché incideva sulla libertà di circolazione e sull’esercizio delle attività commerciali e agricole, senza che fosse indicata una causa motivazionale idonea a giustificare una lesione tanto grave.
Conclusioni
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza comunale è stata annullata nei sensi della motivazione. Resta fermo l’obbligo del Comune di monitorare e verificare costantemente la situazione di fatto e di adottare gli strumenti più adeguati per eliminare o prevenire pericoli per persone, animali e cose.
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