Sentenza n. 3329/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza n. 838/2025 del Tribunale Civile di Monza, sez. Lavoro e Previdenza , resa in esito al giudizio iscritto sub R.G.L. n. 1091/2024, pubblicata in data 02.07.2025, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito desse integrale esecuzione alla sentenza n. 838/2025 del Tribunale civile di Monza, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'erogazione di 500 euro annui tramite Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva accreditato le somme dovute, ma ha insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute a titolo di Carta del docente. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza da eseguire non era stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all'erogazione della somma annuale tramite Carta del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il mancato decorso del termine dilatorio, dovuto alla notificazione della sentenza a un indirizzo non inserito nel Registro PP.AA., ha comportato l'inammissibilità del ricorso ai fini della regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale nel corso del processo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La regolarità della notificazione del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 rilevano ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
- Quando il ricorso di ottemperanza è proposto prima del decorso del termine dilatorio applicabile, per effetto di una notificazione non eseguita a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA., le spese possono essere integralmente compensate anche se l'amministrazione adempie nel corso del giudizio.
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