Sentenza n. 16000/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2428/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 26 febbraio 2025, notificata ai fini esecutivi l’8 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e condannato il Ministero ad attribuirle il valore complessivo di 2.000 euro, oltre interessi dalla maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito la condanna.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato e la regolare notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e decisivo che, a fronte dell’inadempimento allegato, il Ministero non avesse fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono riesaminabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza; per l’eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che interverrà entro i successivi 60 giorni su richiesta della ricorrente. Ha respinto allo stato la domanda di penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al diritto già riconosciuto dal titolo definitivo e non può riesaminarne i presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’azione esecutiva contro l’amministrazione è procedibile una volta che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La competenza per l’ottemperanza è individuata secondo il criterio stabilito dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
art. 114 c.p.a.
A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
In sede di ottemperanza, l’amministrazione che non risponde all’allegazione dell’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione del titolo non impedisce l’accoglimento della pretesa esecutiva; il giudice può ordinare l’adempimento e predisporre la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione il diritto e i presupposti già accertati dal titolo passato in giudicato: il giudice deve assicurare l’esecuzione delle statuizioni vincolanti.
- Quando l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull’esecuzione del titolo a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, la pretesa di ottemperanza può essere accolta sulla base del riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire dopo l’inutile decorso del termine e previa richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e valutata successivamente, su richiesta della parte, in caso di persistente inottemperanza.
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