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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12037/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato, in larga parte, le condanne pronunciate in primo grado per partecipazione ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per delitti previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza). In particolare: Tsige deduceva vizi di motivazione circa l'esistenza dell'associazione, il suo ruolo di promotrice/organizzatrice, l'esimente dello stato di necessità, la configurabilità delle aggravanti (numero di migranti e compartecipi) e la sussistenza del fine di "ingiusto profitto" ai sensi dell'art. 12, comma 5; Haile ed Hagos censuravano la mancata prova della sussistenza di un vincolo associativo stabile e la carenza di elementi probatori rispetto ai ruoli loro attribuiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha: 1) parzialmente accolto il ricorso di Tsige Kobrom annullando senza rinvio la condanna limitatamente al delitto previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (favorire la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto), escludendo tale fattispecie per insuperabile incertezza sull'ingiustizia del profitto derivante dalla somministrazione di pasti; ha rideterminato la pena di Tsige in 4 anni e 10 mesi di reclusione e multa di 85.000 euro (eliminando l'aumento per la continuazione relativo alla fattispecie esclusa); il resto del ricorso di Tsige è stato dichiarato inammissibile. 2) dichiarato inammissibili i ricorsi di Haile Eyob e di Hagos Goitom Demoz, confermando le rispettive condanne d'appello. Per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata applicata la sanzione pecuniaria a favore della cassa (equamente fissata in 3.000,00 euro per ciascuno) e l'onere delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare l'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto provati gli elementi materiali e l'esistenza di una struttura organizzata con ruoli specifici sulla base di conversazioni intercettate, movimenti, pagamenti e attività coordinate

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (commi 1, 2, 3, 3-ter, 5)

    "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato"

    Comma 2: esimente per attività di soccorso/assistenza umanitaria non applicabile quando il soggetto agevola l'espatrio o la permanenza illegale inducendo il migrante ad allontanarsi dalla presa in carico istituzionale. Comma 3 e 3-ter: aggravanti relative al numero dei migranti e al numero dei compartecipi valide se provati; Comma 5: punisce il favoreggiamento della permanenza quando è commesso "al fine di trarre un ingiusto profitto"; la Corte ha escluso tale ultima fattispecie per insuperabile incertezza sull'ingiustizia del profitto relativo alla somministrazione dei pasti.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato come limite al campo dell'esimente dello stato di necessità/assistenza umanitaria prevista dall'art. 12 comma 2; la Corte lo tiene presente per escludere l'applicabilità dell'esimente quando l'azione contribuisce a creare o sfruttare lo stato di bisogno del migrante

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulle motivazioni di impugnazione in cassazione: i ricorsi sono stati valutati nei limiti delle doglianze ammesse (vizi di motivazione, inosservanza di norme, manifesta illogicità); molte censure sono state ritenute inammissibili perché proponendo mera rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 620 c.p.p.

    Richiamato per la rideterminazione della pena a seguito dell'annullamento senza rinvio della fattispecie assorbita: la Corte ha proceduto alla nuova determinazione della pena residua per Tsige

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato nelle conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: imposizione delle spese e del versamento di somme a favore della cassa (ammende) per i ricorsi dichiarati inammissibili

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; le deduzioni sono state sintetizzate nei limiti prescritti e la Corte ha motivato la valutazione delle censure

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata in relazione alla presentazione di requisitoria o memorie scritte: il Pubblico Ministero e le difese hanno presentato conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • La distinzione tra assistenza umanitaria lecita e favoreggiamento illecito dipende dalla finalità e dall'effetto delle condotte: chi fornisce aiuto che agevola l'espatrio o la permanenza irregolare e induce il migrante ad allontanarsi dalla tutela istituzionale non può invocare l'esimente di cui all'art. 12, comma 2.
  • Per configurare il reato previsto dall'art. 12, comma 5 (favorire la permanenza "al fine di trarre un ingiusto profitto") è necessario provare non solo il corrispettivo ricevuto, ma l'ingiustizia del profitto rispetto al valore economico della prestazione; una remunerazione proporzionata al servizio esclude l'ingiustizia del profitto.
  • La prova dell'esistenza di un'associazione a delinquere si fonda sulla valutazione complessiva di elementi quali ripetizione e stabilità delle condotte, comunicazioni tra soggetti, ripartizione di ruoli, pagamenti ricorrenti e coordinamento operativo; in Cassazione difficilmente viene riformata una valutazione di merito fondata su tale compendio probatorio se non per manifesta illogicità o vizi motivazionali gravi.
  • Le censure che propongono una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili in Cassazione: bisogna evidenziare vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, omissione di prova essenziale) per ottenere accoglimento.
  • In caso di annullamento parziale senza rinvio (es. esclusione di una fattispecie aggravata), il giudice di legittimità può rideterminare la pena residua secondo le norme procedurali (art. 620 c.p.p.).
  • Le conseguenze processuali di ricorsi dichiarati inammissibili possono comprendere l'onere delle spese e l'obbligo di versamento di somme a titolo di ammende a favore della cassa giudiziaria, se previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.

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