Cassazione Penale, Sentenza n. 12037/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato, in larga parte, le condanne pronunciate in primo grado per partecipazione ad associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per delitti previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza). In particolare: Tsige deduceva vizi di motivazione circa l'esistenza dell'associazione, il suo ruolo di promotrice/organizzatrice, l'esimente dello stato di necessità, la configurabilità delle aggravanti (numero di migranti e compartecipi) e la sussistenza del fine di "ingiusto profitto" ai sensi dell'art. 12, comma 5; Haile ed Hagos censuravano la mancata prova della sussistenza di un vincolo associativo stabile e la carenza di elementi probatori rispetto ai ruoli loro attribuiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha: 1) parzialmente accolto il ricorso di Tsige Kobrom annullando senza rinvio la condanna limitatamente al delitto previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (favorire la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto), escludendo tale fattispecie per insuperabile incertezza sull'ingiustizia del profitto derivante dalla somministrazione di pasti; ha rideterminato la pena di Tsige in 4 anni e 10 mesi di reclusione e multa di 85.000 euro (eliminando l'aumento per la continuazione relativo alla fattispecie esclusa); il resto del ricorso di Tsige è stato dichiarato inammissibile. 2) dichiarato inammissibili i ricorsi di Haile Eyob e di Hagos Goitom Demoz, confermando le rispettive condanne d'appello. Per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata applicata la sanzione pecuniaria a favore della cassa (equamente fissata in 3.000,00 euro per ciascuno) e l'onere delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è stata applicata per configurare l'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto provati gli elementi materiali e l'esistenza di una struttura organizzata con ruoli specifici sulla base di conversazioni intercettate, movimenti, pagamenti e attività coordinate
art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (commi 1, 2, 3, 3-ter, 5)
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato"
Comma 2: esimente per attività di soccorso/assistenza umanitaria non applicabile quando il soggetto agevola l'espatrio o la permanenza illegale inducendo il migrante ad allontanarsi dalla presa in carico istituzionale. Comma 3 e 3-ter: aggravanti relative al numero dei migranti e al numero dei compartecipi valide se provati; Comma 5: punisce il favoreggiamento della permanenza quando è commesso "al fine di trarre un ingiusto profitto"; la Corte ha escluso tale ultima fattispecie per insuperabile incertezza sull'ingiustizia del profitto relativo alla somministrazione dei pasti.
art. 54 cod. pen.
Richiamato come limite al campo dell'esimente dello stato di necessità/assistenza umanitaria prevista dall'art. 12 comma 2; la Corte lo tiene presente per escludere l'applicabilità dell'esimente quando l'azione contribuisce a creare o sfruttare lo stato di bisogno del migrante
art. 606 c.p.p.
Norma sulle motivazioni di impugnazione in cassazione: i ricorsi sono stati valutati nei limiti delle doglianze ammesse (vizi di motivazione, inosservanza di norme, manifesta illogicità); molte censure sono state ritenute inammissibili perché proponendo mera rivalutazione del materiale probatorio
art. 620 c.p.p.
Richiamato per la rideterminazione della pena a seguito dell'annullamento senza rinvio della fattispecie assorbita: la Corte ha proceduto alla nuova determinazione della pena residua per Tsige
art. 616 c.p.p.
Applicato nelle conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: imposizione delle spese e del versamento di somme a favore della cassa (ammende) per i ricorsi dichiarati inammissibili
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiama i limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; le deduzioni sono state sintetizzate nei limiti prescritti e la Corte ha motivato la valutazione delle censure
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata in relazione alla presentazione di requisitoria o memorie scritte: il Pubblico Ministero e le difese hanno presentato conclusioni scritte ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- La distinzione tra assistenza umanitaria lecita e favoreggiamento illecito dipende dalla finalità e dall'effetto delle condotte: chi fornisce aiuto che agevola l'espatrio o la permanenza irregolare e induce il migrante ad allontanarsi dalla tutela istituzionale non può invocare l'esimente di cui all'art. 12, comma 2.
- Per configurare il reato previsto dall'art. 12, comma 5 (favorire la permanenza "al fine di trarre un ingiusto profitto") è necessario provare non solo il corrispettivo ricevuto, ma l'ingiustizia del profitto rispetto al valore economico della prestazione; una remunerazione proporzionata al servizio esclude l'ingiustizia del profitto.
- La prova dell'esistenza di un'associazione a delinquere si fonda sulla valutazione complessiva di elementi quali ripetizione e stabilità delle condotte, comunicazioni tra soggetti, ripartizione di ruoli, pagamenti ricorrenti e coordinamento operativo; in Cassazione difficilmente viene riformata una valutazione di merito fondata su tale compendio probatorio se non per manifesta illogicità o vizi motivazionali gravi.
- Le censure che propongono una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili in Cassazione: bisogna evidenziare vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, omissione di prova essenziale) per ottenere accoglimento.
- In caso di annullamento parziale senza rinvio (es. esclusione di una fattispecie aggravata), il giudice di legittimità può rideterminare la pena residua secondo le norme procedurali (art. 620 c.p.p.).
- Le conseguenze processuali di ricorsi dichiarati inammissibili possono comprendere l'onere delle spese e l'obbligo di versamento di somme a titolo di ammende a favore della cassa giudiziaria, se previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.
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