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Ordinanza

Ordinanza n. 311/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto esecutivo con cui è stata disposta la chiusura di una rivendita speciale con annessa ricevitoria del Lotto, con decorrenza dal trentunesimo giorno dalla notificazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di rivendita)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’atto esecutivo del 19 marzo 2026, notificato il 13 maggio 2026, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura della rivendita speciale con annessa ricevitoria del Lotto intestata alla ricorrente e ubicata presso un impianto di distribuzione carburanti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica le censure articolate dalla parte ricorrente. In sede cautelare il giudice ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 55 c.p.a., valorizzando la natura del pregiudizio rappresentato e il bilanciamento degli interessi coinvolti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla decisione di merito, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e all’esito del bilanciamento degli interessi coinvolti. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare richiesta; il giudice ha accolto la domanda sospensiva sulla base della natura del pregiudizio dedotto e del bilanciamento degli interessi, senza esporre una distinta valutazione analitica del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, in relazione alla natura del pregiudizio dedotto, il bilanciamento complessivo degli interessi coinvolti renda opportuno mantenere provvisoriamente integra la situazione esistente fino alla decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche mediante una motivazione concentrata sulla natura del pregiudizio e sul bilanciamento degli interessi, senza che l’ordinanza debba necessariamente anticipare la decisione definitiva sulle questioni di merito.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il giudizio di annullamento, che deve essere esaminato nella successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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