Cassazione Civile, Ordinanza n. 22379/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica dell’accertamento, relativi agli anni 2006 e 2007, con cui l’Ufficio doganale aveva rideterminato dazio, IVA e interessi dovuti all’importazione, includendo nel valore doganale anche royalties corrisposte trimestralmente alla casa madre in base a un contratto di licenza di marchio. In separati atti erano state irrogate sanzioni correlate. La società aveva impugnato sia gli avvisi sia le sanzioni; dopo un primo giudizio di cassazione che aveva già affrontato il tema della daziabilità delle royalties, la causa era tornata in rinvio e poi nuovamente in Cassazione con sette motivi e istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno presentato istanza congiunta di estinzione, dando atto che la società aveva pagato integralmente gli importi richiesti per tributi e aveva chiesto la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi della legge n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza congiunta delle parti e ha dichiarato l’estinzione integrale del giudizio. Ha ritenuto estinto il processo per cessazione della materia del contendere quanto ai tributi, poiché la contribuente ha versato integralmente quanto richiesto dagli avvisi di rettifica; quanto alle sanzioni, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022. La Corte ha quindi ritenuto superfluo esaminare i motivi del ricorso. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La ricorrente aveva chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte non ha esaminato la questione per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 1, comma 197, L. 197/2022
istanza di definizione agevolata
La domanda di definizione agevolata delle sanzioni è stata considerata idonea a fondare l’estinzione del processo in relazione agli atti sanzionatori.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
il processo è dichiarato estinto
Il deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata comporta l’estinzione del processo nelle controversie pendenti.
Massime di principio
- Quando le parti danno congiuntamente atto del pagamento integrale delle somme richieste e/o dell’intervenuta definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere o per effetto della procedura definitoria, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Nelle controversie tributarie pendenti, il pagamento integrale del debito relativo agli avvisi impugnati può determinare la cessazione della materia del contendere per la parte impositiva; per la parte sanzionatoria, la definizione agevolata produce l’estinzione del processo alle condizioni previste dalla norma speciale.
- Se interviene una causa di estinzione del giudizio, l’esame delle censure di merito e delle richieste accessorie, inclusa quella di rinvio pregiudiziale, diventa superfluo.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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