Sentenza del 20/04/2015 n. 858 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Agevolazioni "prima casa" - IVA con aliquota ridotta - termine per la revoca triennale - è tale - proroga biennale - art. 11 l. 289/02 - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il loro ricorso contro l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo alla revoca parziale dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto della prima casa. Il motivo principale riguardava la decadenza dell'Amministrazione dal potere di revocare l'agevolazione: l'atto di acquisto era stato registrato il 10 marzo 2003, mentre l'avviso era stato ricevuto il 5 e l'11 marzo 2008, oltre il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. 131/1986. L'Agenzia sosteneva invece l'applicabilità della proroga biennale prevista dall'art. 11 della legge 289/2002. In subordine, i contribuenti contestavano anche l'errata indicazione sulla sospensione della riscossione, la qualificazione dell'immobile come bene in comunione legale e la carenza di prova sulla mancanza dei requisiti previsti dall'art. 179, lettera f), del codice civile.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, ritenendo i motivi specifici e sufficientemente argomentati. Nel merito ha stabilito che la proroga biennale dell'art. 11 della legge 289/2002 riguarda esclusivamente le imposte espressamente elencate dalla norma e non può essere estesa all'IVA mediante interpretazione sistematica, circolari ministeriali o altri atti interni. Poiché l'avviso era stato notificato oltre il termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. 131/1986, l'Agenzia delle Entrate era decaduta dal potere di revocare l'agevolazione. L'accoglimento di tale motivo è stato ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi. L'appello è stato quindi accolto e l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 76, comma 2, D.P.R. 131/1986
La revoca dell'agevolazione prima casa deve essere notificata entro il termine triennale previsto dalla disposizione. Decorso tale termine, l'Amministrazione decade dal potere di recuperare la maggiore imposta, salvo una diversa e specifica previsione normativa applicabile.
Art. 11, legge 289/2002
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili
La proroga biennale dei termini riguarda solo le imposte espressamente indicate nel catalogo normativo. L'IVA non è compresa e non può esservi inclusa tramite circolari o interpretazioni estensive dell'Amministrazione.
Art. 5-bis, legge 21 febbraio 2003, n. 27
Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1
L'introduzione del comma 1-bis non ha ampliato il novero delle imposte indicate dal comma 1 dell'art. 11 della legge 289/2002; il catalogo è rimasto invariato.
Art. 2, comma 46, ultimo periodo, legge 350/2003
Il rinvio all'art. 11, comma 1, della legge 289/2002 non modifica l'elenco delle imposte interessate e non costituisce base normativa per applicare la proroga biennale all'IVA.
Art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia in relazione al regime fiscale dell'acquisto immobiliare, ma la decisione è stata definita sulla base dell'intervenuta decadenza dell'Ufficio, senza esaminare nel merito gli ulteriori motivi.
Art. 179, lettera f), codice civile
La questione relativa alla natura personale del bene e alla sua esclusione dalla comunione legale non è stata esaminata, perché assorbita dall'accoglimento del motivo sulla decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede una proroga o un'estensione dei termini con riferimento a un elenco di tributi, tale elenco deve essere interpretato restrittivamente: non è possibile includere tributi non espressamente menzionati.
- Le circolari e gli atti interni dell'Amministrazione finanziaria non possono integrare o ampliare una disposizione di legge, né possono creare una proroga dei termini di accertamento non prevista dal legislatore.
- Per la revoca delle agevolazioni prima casa occorre verificare con precisione la data dell'atto di acquisto e la data di notifica dell'avviso, calcolando il termine decadenziale applicabile al tributo concretamente richiesto.
- La proroga biennale prevista dalla legge 289/2002 non può essere automaticamente applicata all'IVA quando la norma richiama soltanto imposte diverse, come registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni e INVIM.
- L'accertamento della decadenza dell'Amministrazione può essere decisivo e rendere superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso, anche se riguardano la qualificazione del bene o i requisiti sostanziali dell'agevolazione.
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