Sentenza n. 1355/2026 - Roma, Sezione 1T
RICORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO - INADEMPIMENTO SERBATO DALLA PREFETTURA DI ROMA - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CHIEDERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE DEL CITTADINO-OMISSIS--OMISSIS- (nome) -OMISSIS- VIA PEC ALLA PREFETTURA DI ROMA NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, E PER LA CONDANNA DELLA PREFETTURA DI ROMA INTIMATA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA SUMMENZIONATA ISTANZA ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, RILASCIANDO PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE PER SUSSISTENZA DI TUTTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI CON RICHIESTA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 117 CO. 3, C.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sull'istanza volta a ottenere l'autorizzazione a richiedere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma, Sportello unico per l'immigrazione, sull'istanza presentata telematicamente da una società datrice di lavoro per ottenere il nulla osta all'ingresso del cittadino straniero e, successivamente, l'autorizzazione a richiedere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con rilascio del titolo richiesto e nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato il provvedimento del 18 agosto 2025 con cui ha revocato il nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciato al ricorrente.
La decisione
Il TAR, dato avviso alle parti della possibile improcedibilità, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'Amministrazione aveva infatti adottato un provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, consistente nella revoca del nulla osta già rilasciato, sicché non sussisteva più un'omissione provvedimentale suscettibile di esame attraverso l'azione avverso il silenzio né un interesse attuale alla decisione sulla domanda originaria. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame della legittimità della revoca o della fondatezza della pretesa al rilascio del permesso di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda e della definizione in rito. È stato liquidato in favore del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato il compenso di euro 903,25, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ne ha applicato la regola sul previo avviso alle parti del possibile rilievo d'ufficio di un profilo di improcedibilità.
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e la richiesta di provvedere; nel caso concreto, l'adozione di un provvedimento conclusivo ha fatto venir meno l'interesse attuale a tale azione.
art. 4, comma 9, D.M. 55/2014
Richiamato per la riduzione del compenso professionale in ragione della definizione in rito della controversia.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la riduzione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone un interesse attuale alla pronuncia sull'inerzia amministrativa; se, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento conclusivo del procedimento, viene meno l'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento conclusivo non comporta, nell'ambito del giudizio proposto contro il silenzio, l'automatica valutazione della legittimità o della fondatezza del contenuto di tale provvedimento; le eventuali censure contro il nuovo atto devono essere fatte valere mediante gli strumenti processuali propri.
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