Sentenza n. 1805/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi di Salerno sull’istanza del 5 giugno 2026 avanzata dalla Sig.ra -OMISSIS-a al fine di ottenere il trasferimento straordinario al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi ragioni familiari ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938 E PER LA DECLARATORIA DELL’OBBLIGO dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della istanza di trasferimento della ricorrente, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia NONCHÉ PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-a il 17/7/2026: PER L’ANNULLAMENTO - della nota prot. n. 2026-UNSACLE--OMISSIS-del 9 luglio 2026, a firma del Rettore dell’Università resistente, prof. Virgilio D’Antonio, con la quale è stata affermata l’impossibilità di disporre il trasferimento straordinario richiesto dalla ricorrente in assenza di posti disponibili e di una procedura selettiva, subordinando ogni ulteriore valutazione dei gravi motivi all’adesione della ricorrente alla soluzione alternativa prospettata dal Ministero dell’Università e della Ricerca in altra e differente casistica; - per quanto di ragione e nei limiti di interesse, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche allo stato non conosciuti, ivi compreso il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, nota prot. n. 22217 del 31 ottobre 2025, implicitamente richiamato nella nota gravata E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Università resistente di ammettere la ricorrente alla frequenza del CdLM in Medicina e Chirurgia ovvero riesaminare l’istanza di trasferimento ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione familiare della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento straordinario in entrata ANCHE PREVIA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE E/O PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE ALLA C.G.U.E. degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, ove interpretati nel senso di precludere in modo assoluto, anche in presenza di gravi motivi documentati, l’applicazione dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938 ai CCddLLMM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, senza consentire alcuna valutazione individualizzata delle condizioni eccezionali di vulnerabilità personale, familiare o assistenziale dello studente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza del 5 giugno 2026 di trasferimento straordinario per gravi motivi familiari; successivamente, diniego espresso del trasferimento, impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha inizialmente agito contro il silenzio dell’Università degli Studi di Salerno sull’istanza del 5 giugno 2026, con cui chiedeva il trasferimento ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938. Dopo l’adozione del diniego espresso, ha proposto motivi aggiunti chiedendone l’annullamento e la sospensione, contestando la nota del 9 luglio 2026 che riteneva impossibile il trasferimento in assenza di posti disponibili e di una procedura selettiva e subordinava l’ulteriore valutazione dei motivi alla sua adesione a una soluzione alternativa prospettata dal Ministero. Ha inoltre impugnato, per quanto di interesse, il parere ministeriale del 31 ottobre 2025 e dedotto l’illegittimità costituzionale e/o la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, della l. n. 264/1999, ove interpretati come preclusivi in assoluto dell’applicazione dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 ai corsi di Medicina a ciclo unico, senza valutazione individualizzata di situazioni eccezionali di vulnerabilità personale, familiare o assistenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda originaria avverso il silenzio, poiché l’Università ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso: l’adozione di una determinazione, favorevole o sfavorevole, soddisfa per fatto dell’amministrazione l’interesse azionato nel giudizio contro l’inerzia. Non ha deciso nel merito i motivi aggiunti contro il diniego: ha disposto, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., la conversione del rito speciale in rito ordinario, rinviandone la trattazione a udienza pubblica da fissare con separato provvedimento. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 473 del 9 settembre 2026. Spese riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
va disposta, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., la conversione del rito speciale in rito ordinario per la trattazione in udienza pubblica (che sarà individuata con separato provvedimento) della domanda di annullamento di cui ai motivi aggiunti;
Quando, nel giudizio sul silenzio, è intervenuto il provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti e la domanda di annullamento deve essere trattata nel merito, il rito speciale è convertito in rito ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda contro l’inerzia, indipendentemente dal contenuto favorevole o sfavorevole dell’atto; resta distinta e soggetta al proprio esame la domanda di annullamento proposta contro il provvedimento espresso.
- Quando la domanda di annullamento del provvedimento espresso, proposta con motivi aggiunti nel giudizio sul silenzio, richiede la trattazione nel merito, il giudice dispone la conversione dal rito speciale al rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
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