Cassazione Penale, Ordinanza n. 25155/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per più reati di detenzione/cessione di stupefacenti unificati in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato la reale pericolosità dell'imputato e si sarebbe limitata a valorizzare la gravità del fatto e il lasso temporale tra il nuovo reato e la precedente condanna. Ha inoltre sostenuto che la motivazione fosse illogica perché, pur riconoscendo un'eccessività della pena, la Corte l'aveva comunque ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, osservando che la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi vigenti, valorizzando un precedente specifico e recente, il perdurante e aggravato giudizio di pericolosità, il possesso di tre diverse tipologie di stupefacente quale indice di inserimento nel mercato degli stupefacenti e il tentativo di sottrarsi agli operanti con una fuga spericolata senza patente. La doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La riduzione della pena è stata considerata questione distinta e non incidente sulla valutazione del diniego di prevalenza delle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo indica che i reati erano avvinti in continuazione tra loro e ricadenti nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente dal motivo sul giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva; la Corte afferma che la motivazione della sentenza d'appello è congrua nella valutazione della recidiva e della pericolosità.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente in relazione alle attenuanti generiche invocate dalla difesa; la Corte esclude che vi sia illogicità nel mancato riconoscimento della loro prevalenza sulla recidiva.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, il giudice di merito può negare la prevalenza delle attenuanti quando motivi il giudizio sulla base di elementi concreti indicativi di perdurante pericolosità, specie in presenza di un precedente specifico e recente.
- La valutazione della recidiva può legittimamente fondarsi non solo sulla gravità astratta del fatto, ma anche su indicatori fattuali sintomatici dell'inserimento dell'imputato in un contesto criminoso, come il possesso di più tipologie di sostanza stupefacente e le modalità di fuga dagli operanti.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i parametri giurisprudenziali applicabili.
- La riduzione della pena non implica di per sé il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, trattandosi di un profilo distinto dal giudizio di comparazione con la recidiva.
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