Sentenza n. 4676/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 808/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 808/2025, quanto all'accredito di 500 euro per ciascuna ricorrente sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/24
Esito
La controversia
Due docenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 808/2025, pubblicata il 19 febbraio 2025 e notificata al Ministero il 20 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto a ciascuna il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/24. Le ricorrenti hanno dedotto il mancato adempimento dell'obbligo da parte del Ministero al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero aveva eseguito la sentenza. Poiché la pretesa era stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese, rilevando che l'inadempimento al momento della presentazione del ricorso non era controverso e che l'adempimento era intervenuto solo tardivamente. Le spese sono state liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la liquidazione ha tenuto conto del valore contenuto della controversia, delle attività difensive minime e stereotipate e dell'avvenuto adempimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta.
Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente alla prestazione dovuta in base al titolo durante il processo, viene meno l'interesse alla decisione sull'esecuzione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza e l'adempimento è intervenuto soltanto nelle more del giudizio, l'amministrazione può essere condannata alle spese del giudizio nonostante la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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