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Sentenza

Sentenza n. 4676/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 808/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025;

Giustizia amministrativa202505149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 808/2025, quanto all'accredito di 500 euro per ciascuna ricorrente sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Due docenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 808/2025, pubblicata il 19 febbraio 2025 e notificata al Ministero il 20 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto a ciascuna il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/24. Le ricorrenti hanno dedotto il mancato adempimento dell'obbligo da parte del Ministero al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero aveva eseguito la sentenza. Poiché la pretesa era stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese, rilevando che l'inadempimento al momento della presentazione del ricorso non era controverso e che l'adempimento era intervenuto solo tardivamente. Le spese sono state liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la liquidazione ha tenuto conto del valore contenuto della controversia, delle attività difensive minime e stereotipate e dell'avvenuto adempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta.

    Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente alla prestazione dovuta in base al titolo durante il processo, viene meno l'interesse alla decisione sull'esecuzione e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza e l'adempimento è intervenuto soltanto nelle more del giudizio, l'amministrazione può essere condannata alle spese del giudizio nonostante la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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